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20.2003.648

Tribunale d’appello Ticino

Del 21 ott 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/20-2003-648/it/20-2003-648

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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20.2003.648

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 20.2003.648

Data decisione, Autorità: 21.10.2003, PRPEN

Incarto n.

20.2003.648

DA

Bellinzona ottobre 2003

Decreto di rateazione della multa

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Tami nell’ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA __________/__________ di data __________ 2003 nei confronti di

__________ __________ __________, __________1968, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, disoccupato

per il reato di reati di poca entità (furto)

reato previsto dall'art. 172ter CP

ed ora per statuire sull’istanza 16 ottobre 2003 con la quale __________ __________ __________ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 310.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l’art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l’importo e le scadenze;

- dagli atti risulta in effetti che __________ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato l’art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell’istanza è concesso il pagamento della somma di fr. 310.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA __________/__________del __________ 2003, in 6 rate mensili, la prima volta entro il 30 novembre 2003.

2. Intimazione a:

Ministero Pubblico, __________, __________,

__________, Via __________, __________,

Il presidente: la segretaria:

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 172ter — letto nella versione del 1 aprile 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 347 — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.