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30.2002.22

Tribunale d’appello Ticino

Del 23 apr 2003

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2002.22

30.2002.22

Rubrum

Incarto n.
30.2002.22/AMM

21471/904

Bellinzona

23 aprile 2003

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 17 settembre 2002 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 25 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 settembre 2002, ha inflitto ad __________ __________ una multa di fr. 160.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 7 luglio 2002 in territorio di __________:

"Alla guida della motoleggera __________ non osservava un segnale indicante 'divieto di circolazione' e trasportava abusivamente due passeggeri in modo irregolare";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 30 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 63 cpv. 1 ONC;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 17 settembre 2002 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 25 settembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "divieto di circolazione" indica che, per principio, la circolazione è vietata a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);

che, riguardo al trasporto di persone, sui motoveicoli può prendere posto un solo passeggero, il quale deve sedersi a cavalcioni e deve poter utilizzare predellini o il poggia piedi (art. 63 cpv. 1 OSS, che concreta il principio espresso dall'art. 30 cpv. 1 LCS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che per l'inosservanza di un divieto generale di circolazione e per il trasporto di passeggeri in numero superiore ai posti consentiti l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS __________) commina sanzioni pecuniarie di fr. 100.–, rispettivamente di fr. 60.–;

che la Sezione della circolazione ha punito l'interessato, come detto, per non avere osservato un segnale indicante "divieto generale di circolazione" e per aver trasportato due passeggeri sulla propria motoleggera;

che, in merito alla prima infrazione, l'insorgente si prevale di asserite garanzie verbali ricevute da un agente della polizia comunale secondo cui "tutti i domiciliati ad __________ possono transitare" sulla strada in oggetto (ricorso, a metà);

che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto ad avvalorare le affermazioni del ricorrente;

che da un rapporto allestito il 15 agosto 2002 dalla Polizia cantonale si evince anzi come uno degli agenti nominati dal ricorrente "ha negato categoricamente di avere concesso una qualsivoglia autorizzazione … essendo il divieto di circolazione di carattere generale";

che su questo punto il gravame è destinato perciò all'insuccesso;

che, sul trasporto abusivo di due passeggeri, il ricorrente sostiene di essere in regola giacché – stando alla licenza di circolazione – la motoleggera sarebbe adibita al trasporto di due persone (ricorso, in alto, con rinvio all'allegato C);

che il numero dei posti indicati nell'evocata licenza di circolazione comprende tuttavia, con ogni evidenza, anche il conducente, ragion per cui il documento non può essere ragionevolmente interpretato in favore della tesi ricorsuale;

che non giova neppure all'interessato far valere di essere transitato di notte "in una stradina di campagna" (ricorso, loc. cit. e in basso), ove appena si consideri come la circolazione in tre su una motoleggera è già atta – di per sé – a compromettere la sicurezza dei passeggeri, e ciò a prescindere dal­l'assenza di altri veicoli nelle immediate vicinanze;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 160.–, conformemente a quanto previsto nel predetto allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari, per non avere osservato un divieto generale di circolazione e per avere trasportato abusivamente due passeggeri sulla propria motoleggera;

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 30 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS, 63 cpv. 1 ONC, 18 cpv. 1 OSS e 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4.

Intimazione a:

__________ __________, __________,

Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 63 — letto nella versione del 1 aprile 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 14 dicembre 2003, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, Art. 18 e Art. 63 — letto nella versione del 20 gennaio 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2005, 1 aprile 2014, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2022 e 1 novembre 2023.