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inosservanza del peso massimo

30.2004.362 · Tribunale d’appello Ticino

Del 4 apr 2005

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2004.362

inosservanza del peso massimo

Rubrum

Incarto n.
30.2004.362/KRM

28263/202

Bellinzona

4 aprile 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 novembre 2004 presentato da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione 12 novembre 2004 n. 28263/202 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni del 7 dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione,

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

A.

La CRTE 1, con decisione 12 novembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per il seguente motivo:

“Alla guida dell’autocarro TI __________ non osservava un segnale indicante ‘peso massimo 3,5 T’”.

Fatti accertati il 13 settembre 2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 20 cpv. 1 OSStr.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C.

La Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.

2.

L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

Il segnale <Peso massimo> (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di veicoli il cui peso effettivo supera il limite indicato. Il peso effettivo è il peso reale del veicolo o dell’insieme dei veicoli con il conducente, i passeggeri e il carico (art.20 cpv. 1 OSStr, che riprende l’art. 7 cpv. 2 OETV).

Per l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa.

3.

La Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme predette, di non aver osservato un segnale indicante “peso massimo” 3,5 T.

4.

Il ricorrente nel proprio gravame non contesta i fatti imputatigli, ma giustifica il suo agire sostenendo che “Il Signor RI 1 è dipendente della sottoscritta [ditta __________] in qualità di autista. In data 16.10.2001, il Lodevole Municipio di __________ rilascia regolare licenza edilizia ai Sigg. __________ per la costruzione di tre cae [recte case] monofamiliari al mappale no. __________ RFD __________, situata sulla Via __________ a __________ (Doc. A). In data 13.12.2001, lo studio d’ingegneria __________ di __________, in merito al progetto delle tre case unifamiliari […] allestisce una prova a futura memoria, specificando e determinando in 18 t il carico sulla strada […]. In data 20.9.2002, il Comune di __________, per il tramite del proprio Ufficio tecnico, notifica allo studio d’architettura __________ (responsabili cantiere) le condizioni inerenti alla licenza edilizia, con particolare riferimento all’ossequio delle disposizioni contenute nella perizia futura memoria dello studio d’Ing. __________ […]. In pratica, il Comune di __________, con lettera 20.9.2004 [recte 20.9.2002] autorizza il passaggio di mezzi fino a 18 t in Via __________”.

5.

In concreto questo giudice, vagliando le giustificazioni addotte dal ricorrente - suffragate dagli allegati all’impugnativa - ritiene sussistere un ragionevole dubbio sulla commissione del reato indicato nella decisione impugnata.

Del resto, la stessa CRTE 1, preso atto delle doglianze ricorsali, si è rimessa al giudizio di questa autorità.

In siffatte circostanze, s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e soprassedere al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 20 cpv. 1 OSStr e 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2.

Non si prelevano né tasse nè spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, Art. 7 — letto nella versione del 1 marzo 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 ottobre 2006, 1 novembre 2006, 1 febbraio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 luglio 2008, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 aprile 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 1 febbraio 2017, 1 aprile 2017, 4 aprile 2017, 7 maggio 2017, 1 luglio 2017, 1 settembre 2018, 1 febbraio 2019, 19 febbraio 2019, 1 maggio 2019, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 1 giugno 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 settembre 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025, 1 maggio 2025, 1 luglio 2025, 1 gennaio 2026, 30 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 20 — letto nella versione del 1 marzo 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.