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omissione di portare seco il documento relativo al controllo delle emissioni dei gas di scarico

30.2005.17 · Tribunale d’appello Ticino

Del 14 lug 2005

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Consultato il 10 set 2026

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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2005.17

omissione di portare seco il documento relativo al controllo delle emissioni dei gas di scarico

Rubrum

Incarto n.

31364/20566

Bellinzona

14 luglio 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 3 gennaio 2005 presentato da

RI 1 ,

rappr. da: RA 1 ,

contro

la decisione 10 dicembre 2004 emessa dalla CRTE 1 ,

viste le osservazioni 23 febbraio 2005 presentate dalla CRTE 1;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

che la CRTE 1, con decisione del 10 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 30.-- , per i seguenti fatti accertati il 12 ottobre 2004 in territorio di __________:

“ha omesso di sottoporre il veicolo __________ entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr, 59a cpv.1 e 96 ONC;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 3 gennaio 2005 in cui postula l’annullamento della multa;

che con scritto di data 23 febbario 2005 la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che, giusta l’art. 59a cpv. 1 prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito - se non è applicabile alcun’altra disposizione penale - con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che, in applicazione delle predette norme, la CRTE 1 ha multato la ricorrente per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;

che nel proprio ricorso, l’insorgente, per il tramite della conducente del veicolo al momento del controllo di polizia, ha affermato quanto segue:

“La vettura era appena stata acquistata il 24 agosto 2004 da una ditta basilese (__________con sede a __________), la quale non ha consegnato tutti i documenti necessari, a causa di una svista mancava il documento in questione. Attualmente questa società non esiste più per questo motivo non è possibile risalire al documento richiesto. Ho da tempo contattato il garagista che svolge tutti i servizi della vettura ( omissis ) il quale ha confermato e può tuttora confermare che il test del gas di scarico è stato eseguito conforme alla legge”;

che, a sostegno della propria tesi, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione del garage in cui è stato effettuato il controllo dei gas di scarico, attestante, da un lato, la sostituzione del libretto di controllo a seguito di smarrimento e, dall’altro, che al momento dei fatti in questione il precedente controllo era ancora valido per 8 mesi, nonché una copia del documento di manutenzione comprovante l’esecuzione di un nuovo controllo il 19 novembre 2004;

che essendo stata addotta la prova - sulla cui validità e veridicità non vi sono motivi di dubbio - che al momento dei fatti in questione il controllo delle emissioni non era ancora scaduto, all’interessata non può essere addebitato d’aver commesso l’infrazione imputatale dall’autrorità di primo grado;

che, nondimeno, l’insorgente, nonostante sapesse - o quantomeno doveva sapere - di non disporre del libretto di controllo dei gas di scarico sin dall’acquisto del veicolo, ha atteso il controllo di polizia alla base della presente procedura per farne allestire uno sostitutivo;

che il detentore ha l’obbligo di far sì che il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del sistema antinquinamento munito delle iscrizioni prescritte (art. 59a cpv. 3 ONC);

che il conducente deve portare sempre seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo (art. 59a cpv. 4 ONC);

che per quest’ultima omissione, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.-- (infrazione 106.5);

che la multa inflitta alla ricorrente deve pertanto essere ridotta in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

che l’esito del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese sia dell’odierno giudizio, sia di quello di primo grado;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr; 59a e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 20.--, senza carico di tasse e spese.

2.

Non si prelevano né tasse né spese del presente giudizio.

3.

Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4.

Intimazione a:

Il giudice: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 8, Art. 57, Art. 103 e Art. 106 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 59a e Art. 96 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.