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Non osservare il divieto di circolazione per gli autoveicoli

30.2005.301 · Tribunale d’appello Ticino

Del 31 gen 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/30-2005-301/it/non-osservare-il-divieto-di-circolazione-per-gli-autoveicoli

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2005.301

Non osservare il divieto di circolazione per gli autoveicoli

Rubrum

Incarto n.

24144/410

Bellinzona

31 gennaio 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 9 settembre 2005 n° 24144/410 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 7 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

A.

La Sezione della circolazione con decisione 9 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale divieto di circolazione per gli autoveicoli”

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. a OSStr.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Sostiene in particolare che, essendo confinante, poteva transitare malgrado il vigente divieto di circolazione poiché il servizio a domicilio è autorizzato sul quel tratto di strada.

C.

La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.

L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per i veicoli a motore a ruote disposte simmetricamente compresi i motoveicoli con carrozzino laterale (art. 19 cpv. 1 lett. a OSStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

Il ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si giustifica dichiarando che “tutta la strada partendo da __________ era intasata di autovetture ed avendo io urgenza di arrivare in tempo utile nella mia proprietà sita ai __________ essendo confinante ho dovuto prendere una soluzione rapida e conveniente” (cfr. ricorso nel quale si fa riferimento alla lettera 19 luglio 2005 che, a sua volta, rinvia alla lettera 20 maggio 2005).

4.

L’iscrizione «Servizio a domicilio permesso», apposta generalmente su una tavola complementare posta sotto al segnale di divieto di circolazione, consente ai cosiddetti “confinanti” di transitare malgrado la vigente proibizione (art. 17 cpv. 3 OSStr).

Così come risulta dalla fotografia agli atti, nella fattispecie la tavola complementare con l’iscrizione “Servizio a domicilio permesso” era effettivamente presente.

Ciò posto, s’impone di precisare che, stando al parere del Consiglio federale, la nozione di “confinanti” deve essere interpretata in modo restrittivo: sono “confinanti” unicamente ed esclusivamente gli occupanti delle abitazioni situate direttamente ai lati del segmento di strada su cui vige il divieto di circolazione, così come tutte le persone che vi si recano in visita o per effettuare dei trasporti, lavori o consegne. Questa definizione concerne ugualmente coloro che devono eseguire tali mansioni su fondi attigui al tratto di strada in questione. Sino a quando queste condizioni non sono soddisfatte, l’abitante di un immobile, seppur situato a breve distanza, non può essere considerato come un “confinante” (cfr. BUSSY & RUSCONI, Code de la circulation routière - Commentaire, Lausanne, pag. 910 con rinvio a JDT 1993 I 673).

Nel caso concreto, emerge chiaramente dalle stesse affermazioni del ricorrente che questi non può essere considerato come un “confinante” ai sensi della precitata disposizione.

L’insorgente è proprietario di un fondo situato nelle vicinanze della strada ove è stato apposto il segnale di divieto di circolazione, ma non ubicato sulla strada medesima, poiché se così fosse il signor RI 1 non avrebbe dovuto giustificarsi dicendo di essersi servito di questa poiché la strada cantonale era congestionata.

Il ricorrente è transitato malgrado il divieto perché non voleva restare fermo in colonna, e non perché, essendo un “confinante” ai sensi dell’art. 17 OSStr, doveva obbligatoriamente passare dalla precitata strada per giungere alla sua proprietà.

Visto quanto precede, le censure addotte dal ricorrente non sono atte a inificiare la decisione impugnata.

5.

La multa inflitta corrisponde, peraltro, a quanto previsto per questa infrazione dall’allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031, numero 304.3).

6.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 17 cpv. 3, 19 cpv. 1 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 17 e Art. 19 — letto nella versione del 1 marzo 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.