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Tamponamento con auto che a sua volta urta un ciclista che transita sul passaggio pedonale

30.2005.325 · Tribunale d’appello Ticino

Del 13 mar 2006

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Consultato il 10 set 2026

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  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2005.325

Tamponamento con auto che a sua volta urta un ciclista che transita sul passaggio pedonale

Rubrum

Incarto n.

25413/402

Bellinzona

13 marzo 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 25413/402 del 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 20 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

La Sezione della circolazione con decisione del 16 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr. 70.--, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente e spingendolo in avanti dove urtava un ciclista che transitava sul passaggio pedonale.”

Fatti accertati il __________ in territorio di __________

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

C.

La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Questi deve segnatamente tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCStr) e deve poi rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, badando di non compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede, al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della circolazione rimprovera, come detto, al multato di avere circolato a bordo della propria vettura “senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente e spingendolo in avanti dove urtava un ciclista che transitava sul passaggio pedonale.”

4.

Nel suo gravame il ricorrente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“Come già scritto in precedenza, i fatti e le motivazioni da voi esposti non sono esatti.

Nel giorno dell’accaduto, principalmente era intervenuta la polizia comunale che aveva compilato la constatazione amichevole tra me e l’altro conducente del veicolo, era coinvolto anche un ciclista ma effettivamente quando io scesi dall’auto inizialmente non lo vidi nemmeno perché quest’ultimo era in piedi e se ne stava già andando e in quel momento l’altro conducente mi disse che era coinvolto anche questo pedone.

Se proprio vogliamo essere pignoli, non avendolo nemmeno visto cadere e anzi essendo che era in piedi, non è per scontato che sia io la causa della presunta caduta, per quanto ne sappia io il ciclista può anche essere caduto per cause non inerenti al tamponamento come per esempio la frenata improvvisa del conducente davanti che magari per ipotesi poteva averlo tamponato ancor prima che lo tamponavo io (in auto con me c’era un mio collega che può testimoniare tutto questo).”

L’insorgente, pur dolendosi di come la fattispecie descritta nella decisione impugnata non corrisponda all'accaduto e riportando considerazioni di per sé irrilevanti per il presente giudizio, non spende una parola nel ricorso per spiegare la dinamica della collisione fra il suo veicolo e quello che lo precedeva. Così argomentando non contesta, in sostanza, i fatti addebitatigli.

5.

Abbondanzialmente, si rileva che nelle sue osservazioni dell’8 agosto 2005 all’indirizzo della Sezione della circolazione il ricorrente ammette di non aver tenuto una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (circostanza riconosciuta anche di fronte alle forze inquirenti, cfr. verbale di interrogatorio RI 1 del __________, pag. 1 in basso), ma cerca di giustificare l’infrazione sostenendo quanto segue:

“Mentre mi trovavo alla guida della vettura in località territorio di __________, in un orario di punta dove la circolazione non permette una guida diversa da quella che avevo e inoltre in prossimità di una rotonda (quindi difficilmente in quella situazione si mantiene una distanza di sicurezza), viaggiando non più di 30 km/h e prestando attenzione alla circolazione (altrimenti a quella bassa velocità e distanza nemmeno sarei riuscito a frenare), anzi era il veicolo che mi precedeva che non prestava la dovuta attenzione all’attraversamento del pedone in bicicletta e frenò bruscamente.”

Innanzitutto, si osserva che, contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente, siffatta descrizione corrisponde, nella sostanza, a quella figurante nella querelata risoluzione, sicché la censura non merita ulteriore disamina.

In secondo luogo, l’argomentazione sviluppata non è né liberatoria né tale da sminuire la colpa del multato. Anzi, il fatto di trovarsi in una zona in cui è richiesta una particolare prudenza (in prossimità di una rotonda e di strisce pedonali) e per di più in un “orario di punta” non permette di sottrarsi all’obbligo di rispettare le regole della circolazione stradale, ma a maggior ragione, in tali circostanze, il ricorrente avrebbe dovuto tenere una distanza sufficiente dai veicoli che lo precedevano per non farsi sorprendere dai loro eventuali rallentamenti. Inoltre, considerato che dalla dinamica dei fatti appena descritti ne è conseguita una collisione, malgrado l’insorgente circolasse, a suo dire, a “bassa velocità”, non si vede come egli possa ragionevolmente pretendere di avere prestato la dovuta attenzione alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC). Se l’avesse fatto, egli avrebbe potuto frenare per tempo evitando il tamponamento che gli viene rimproverato, anche tenuto conto di un eventuale arresto improvviso del veicolo che lo precedeva. Non si tratta infatti di un rischio straordinario (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Payot, pag. 348), ma di una situazione che ci si deve attendere soprattutto in prossimità di strisce pedonali.

6.

Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al coprotagonista __________ di essere il solo responsabile dell’incidente, giova infine ricordare che in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizione imputabile a proporia colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a).

7.

Per tutte le ragioni addotte, le giustificazioni del ricorrente non possono trovare accoglimento.

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 31 e Art. 34 — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 3 e Art. 12 — letto nella versione del 1 marzo 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.