Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Parcheggiare il veicolo sulle righe a zig zag

30.2005.393 · Tribunale d’appello Ticino

Del 25 apr 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/30-2005-393/it/parcheggiare-il-veicolo-sulle-righe-a-zig-zag

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2005.393

Parcheggiare il veicolo sulle righe a zig zag

Rubrum

Incarto n.

31526/401

Bellinzona

25 aprile 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 1° dicembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 31526/401 del 25 novembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 16 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

La Sezione della circolazione con decisione del 25 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 15 giugno 2005 in territorio di __________: "Ha posteggiato il veicolo TI __________ su una linea a zig-zag.”

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

C.

La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr, senza che occorra procedere all’audizione degli amici cui fa riferimento l’insorgente nello scritto 10 dicembre 2005 (senza peraltro fornire le loro generalità), il ricorso dovendo in ogni caso essere respinto come ai considerandi che seguono.

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per l’art. 37 cpv. 2 LCStr, è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione; se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. Il parcheggio è vietato dove la fermata non è permessa (art. 19 cpv. 2 lett. a ONC). Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea; su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati (art. 79 cpv. 3 OSStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli articoli appena citati – di avere posteggiato il proprio veicolo su una linea a zig-zag.

4.

Il ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma lamenta, non senza una certa arroganza, una crassa violazione del principio di uguaglianza, sostenendo che: “in data __________ mi sono recato allo stadio ‘Lido di __________’ per guardare la finale di calcio, ed un signore (sempre se si può chiamarlo così) poliziotto mi ha inflitto la multa N° __________, non contesto la multa ma: essendo una finale importante in via della __________ al momento della mia Contravvenzione (19.35) io sono arrivato sul posto di suddetta multa alle 19.25, le macchine erano già quasi tutte parcheggiate il ‘signore’ si è permesso di dare la multa alla mia macchina ma alle altre 100 e non scherzo dico 100 macchine fuori parcheggio si è limitato a chiudere gli occhi e dare la multa solo a me, per fortuna dovevo andare via prima della fine della partita e ho constatato il fatto” (cfr. scritto del 16 giugno 2005 indirizzato alla Polizia comunale di __________).

Il ricorrente ne desume una disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione. Una violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce tuttavia al cittadino alcun diritto a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti.

Il ricorrente, nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che l'autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale. Nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, il ricorrente avendo esplicitamente ammesso l’infrazione ascrittagli, senza addurre giustificazioni o evocare circostanze tali da escludere la sua responsabilità. In particolare, l’audizione dei testi richiesta dal ricorrente, in termini generici, non apporterebbe alcun elemento suscettibile d'influire sull'esito del giudizio.

Abbondanzialmente si rileva che l’insorgente è stato multato per aver posteggiato su una linea a zig-zag. Appare altamente inverosimile che altre 100 vetture abbiano posteggiato sulla medesima linea, destinata alla fermata dei bus, come egli pretende.

A ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa di fr. 120.–, pari alla sanzione prevista dall'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) per siffatto genere d’infrazione (n. 239.1), aumentata delle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 37 — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 19 — letto nella versione del 1 marzo 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 79 — letto nella versione del 1 marzo 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.