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raccolta funghi in tempo vietato (durante i giorni di protezione); errore di diritto non tutelabile

30.2005.8 · Tribunale d’appello Ticino

Del 20 mag 2005

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
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30.2005.8

raccolta funghi in tempo vietato (durante i giorni di protezione); errore di diritto non tutelabile

Rubrum

Incarto n.
30.2005.8/AMM

204/04

Bellinzona

20 maggio 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 204/04 del 2 dicembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali, Bellinzona,

viste le osservazioni del 17 gennaio 2004 (recte: 2005) presentate dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che con decisione del 2 dicembre 2004 la Sezione dei beni monumentali e ambientali ha ritenuto RI 1 colpevole di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini – l’8 settembre 2004 in località __________ (Comune di __________) – in tempo di divieto;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 180.– e ha posto a suo carico una tassa di fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 dicembre 2004, nel quale chiede l’annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 17 gennaio 2004 (recte: 2005) la Sezione dei beni monumentali e ambientali propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 2ter cpv. 1bis lett. b R sulla protezione della flora e della fauna (RL 9.3.1.3) vieta la raccolta di funghi dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione);

che le contravvenzioni alle norme di protezione della flora e della fauna sono punite con una multa fino a fr. 30 000.– (art. 9 cpv. 1 DLbn);

che la Sezione dei beni monumentali e ambientali rimprovera come detto al multato, in applicazione delle disposizioni appena citate, di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini in tempo di divieto (l’8 settembre 2004);

che il ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole di non essere stato a conoscenza del divieto – giacché risiede oltre confine e si recava “per la prima volta in quella zona” – e promette di informarsi meglio in futuro;

che la giustificazione addotta dall’interessato a sostegno della sua buona fede non consente tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri ch’egli sapeva di recarsi in un paese straniero a raccogliere funghi, né poteva ragionevolmente ignorare che una simile attività fosse soggetta a restrizioni, sul tenore delle quali egli aveva pertanto il dovere d’informarsi (art. 20 CP);

che la decisione impugnata merita in definitiva conferma, la sanzione inflitta essendo per il resto adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, l’autorità di primo grado avendo fra l’altro considerato la buona fede dell’interessato nella commisurazione della multa (cfr. decisione impugnata, 3° paragrafo; v. anche osservazioni del 17 gennaio 2005, in fine);

che il ricorso è destinato quindi all’insuccesso, seguito da tassa e spese dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 2ter cpv. 1bis lett. b R sulla protezione della flora e della fauna; 9 cpv. 1 DLbn; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 20 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.