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svolgere attività lavorativa come operaio senza permesso

30.2005.95 · Tribunale d’appello Ticino

Del 9 ago 2005

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2005.95

svolgere attività lavorativa come operaio senza permesso

Rubrum

Incarto n.

05 237/207

Bellinzona

9 agosto 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 05 237/207 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

A.

La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 11 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di operaio, dal 1° giugno al 9 luglio 2004 presso __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.

Fatti accertati in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Sostiene di essersi trovato in una situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti e invoca il principio della buona fede.

C.

La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.

Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c).

Le contravvenzioni al regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS (cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

3.

Il ricorrente non contesta di aver iniziato la sua attività lavorativa senza il relativo permesso, ma si limita a sostenere - a torto - di essersi trovato in una situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti; tuttavia né __________, né l’Ufficio preposto ad elargire le prestazioni assistenziali lo erano. Infatti l’autorità competente in questi casi è l’Ufficio regionale degli stranieri, autorità alla quale l’insorgente non si è rivolto, nemmeno per chiedere informazioni (cfr. ricorso), nonostante sapeva che anche per lavorare in prova occorreva avere il permesso (cfr. dichiarazioni di RI 1 del 12 luglio 2004 contenute nella contravvenzione alle prescrizioni di polizia degli stranieri).

Di conseguenza il ricorrente, oltretutto sprovvisto di un permesso di lavoro, non può invocare nell’evenienza concreta la buona fede per giustificare il suo agire, mentre al riguardo nulla muta alla fattispecie l’atteggiamento assunto dal datore di lavoro.

Infine e abbondanzialmente si rileva come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

4.

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; non si deve dimenticare che nell’evenienza concreta l’importo è stato notevolmente ridotto in considerazione della particolarità della fattispecie (cfr. motivazione della decisione dell’11 marzo 2005).

5.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 05 237/207 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

2.

La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 333 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri, Art. 6 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2005, 1 aprile 2006, 29 maggio 2006, 1 novembre 2006, 1 gennaio 2007 e 1 novembre 2007.