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Circolare a velocità che supera il limite consentito nella zona abitata

30.2006.154 · Tribunale d’appello Ticino

Del 15 mag 2007

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2006.154

Circolare a velocità che supera il limite consentito nella zona abitata

Rubrum

Incarto n.

10157/607

Bellinzona

15 maggio 2007

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 maggio 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 5 maggio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 29 maggio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

La Sezione della circolazione con decisione __________ ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 100.- e alle spese fr. 30.-, già versati con cauzione di fr. 630.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 Km/h ivi prescritti (velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 Km/h)”.

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo la restituzione dell’eccedenza della garanzia versata e la riduzione della multa inflittale.

C.

La Sezione della circolazione, con osservazioni 29 maggio 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.

I segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in Km/h, la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Per l’art. 17 della Legge di applicazione alla LCStr al contravventore non domiciliato in Svizzera responsabile di una infrazione alle norme del traffico, può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia.

3.

La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 Km/h ivi prescritti (velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 Km/h). Trattandosi di una cittadina domiciliata all’estero, alla stessa è stato chiesto - come da prassi - il versamento di un deposito cauzionale di fr. 630.- a copertura della multa e delle spese amministrative relative all’avvio della procedura contravvenzionale e all’eventuale procedimento amministrativo parallelo.

4.

La ricorrente, dal canto suo, non contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale, ma chiede, in primo luogo, la restituzione dell’importo versato a titolo di deposito cauzionale eccedente quello fissato nella decisione impugnata, pari a fr. 70.- e, in secondo luogo, una mitigazione della sanzione inflittale, in quanto si è trattato della sola infrazione commessa in quarant’anni di guida e inoltre, a suo dire, l’aumento della velocità si è limitato a una breve tratta all’uscita dalla rotonda.

5.

Come esposto in precedenza, la velocità massima che i veicoli possono raggiungere nelle località se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli è di 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett a ONC e 22 cpv. 1 OSStr; cfr. segnali (2.30) «Velocità massima» e (2.30.1) «Velocità massima 50, Limite generale»).

L’insorgente ritiene la severità della sanzione ingiustificata in quanto, a suo dire, ha accelerato unicamente all’uscita della rotatoria, per poi ridurre nuovamente la velocità. Quanto sostenuto dalla ricorrente - oltre a non essere supportato da alcun riscontro - non può essere condiviso da questo giudice.

Il limite generale di velocità massima indica la velocità che i veicoli, qualora le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità lo permettono, possono raggiungere, ma non superare. Un’accelerazione è quindi consentita unicamente nei limiti di velocità predisposti dalla segnaletica. Nella fattispecie, la velocità massima autorizzata era di 50 km/h; la velocità dell’insorgente è stata accertata con apparecchio radar ed era pari a 75 km/h. Ne consegue che il limite generale è stato abbondantemente superato e che l’infrazione alle norme della circolazione è data. La stessa risulta essere particolarmente grave, considerato che è avvenuta all’interno dell’abitato in una zona densa di costruzioni e di commerci (soprattutto in prossimità della rotatoria). Irrilevante ai fini del giudizio è il fatto che la medesima abbia in seguito ridotto la propria velocità.

6.

A sostegno della richiesta di riduzione della multa inflitta, la ricorrente afferma inoltre che, in 40 anni di guida, quella in oggetto è la prima infrazione commessa alle norme della circolazione.

Anche ammettendo, pur in difetto di riscontri oggettivi, che l’insorgente è incensurata, ciò non è sufficiente per una mitigazione della sanzione inflittale. La gravità dell’infrazione commessa (velocità eccessiva in abitato, dedotta la tolleranza, di 22 km/h) e la conseguente messa in pericolo degli utenti della strada, non consentono infatti di concedere una riduzione della multa, la quale risulta inoltre essere rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Per il resto la ricorrente non evoca circostanze né adduce argomentazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

7.

Al momento del suo fermo, all’insorgente è stato chiesto il versamento di un deposito cauzionale di fr. 630.-, destinato a coprire l’importo della sanzione inflitta nell’ambito del procedimento contravvenzionale e le spese per il giudizio amministrativo (art. 17 Legge applicazione LCStr). L’ammontare del deposito cauzionale è fissato sulla base di tabelle emesse dalla competente autorità cantonale ed è così composto: fr. 430.- per la multa, fr. 130.- per la tassa e le spese di giustizia, fr. 70.- per le spese della relativa procedura amministrativa. Quest’ultimo importo deve essere segnalato dall’agente nell’apposito formulario di ricevuta per il deposito cauzionale.

Nel caso concreto gli agenti intervenuti hanno omesso di specificare nell’apposito formulario che l’importo di fr. 70.- compreso nel deposito cauzionale era destinato al pagamento delle spese per la procedura amministrativa. Tuttavia, tale dimenticanza non giustifica, a non averne dubbio, la restituzione di questo importo.

Questo giudice ritiene nondimeno di doverne tenere conto, prescindendo, in via del tutto eccezionale, dal prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.

Il motivo principale del ricorso risulta infatti essere la richiesta di restituzione dell’eccedenza versata, ricorso che verosimilmente non sarebbe stato inoltrato se la ricorrente fosse stata correttamente informata dagli agenti sulla destinazione della cauzione versata.

In conclusione il ricorso - infondato - deve essere respinto. Per i motivi appena esposti si rinuncia tuttavia al prelievo degli oneri processuali di questa sede.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78 e Art. 100 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.