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Revisione di una sentenza a seguito di omonimia scoperta solo in un secondo tempo

30.2006.325 · Tribunale d’appello Ticino

Del 7 dic 2006

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Consultato il 11 set 2026

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30.2006.325

Revisione di una sentenza a seguito di omonimia scoperta solo in un secondo tempo

Rubrum

Incarto n.

04 1618/709

Bellinzona

7 dicembre 2006

Sentenza di revisione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sull’istanza di revisione 28 novembre 2006 presentata da

RI 1

contro

la sentenza 27 giugno 2005 emessa nei suoi confronti dalla Pretura penale, Bellinzona

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che l’istanza non ha formato oggetto di intimazione;

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 17 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver impiegato in qualità di domestica (mezza giornata alla settimana), dal mese di aprile 2002 al 26 settembre 2003, per complessivi 78 giorni, la cittadina comunitaria __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.

2. Statuendo sul ricorso inoltrato da RI 1 la scrivente autorità, sulla base della documentazione agli atti, aveva – con decisione del 27 giugno 2005, incarto __________ – respinto il gravame e confermato la menzionata decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

3. Con scritto 28 novembre 2006 l’istante chiede la revisione della sentenza di cui sopra in quanto sostiene che nell’evenienza concreta si è trattato di un caso di omonimia; nel contempo domanda la restituzione dell’importo di fr. 250.- versato per la contravvenzione (cfr. supra, consid. 1) e di quello di fr. 200.- versato alla scrivente autorità per tasse e spese che le erano state caricate a seguito del mancato accoglimento del suo ricorso.

4. Contro le decisioni definitive è data la revisione per i motivi dell’art. 299 CPP. L’istanza di revisione deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza (art. 19 cpv. 1 e 2 LPContr).

Per l’art. 19 cpv. 6 prima frase LPContr se l’istanza di revisione è accolta al condannato, o ai suoi eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.

5. Agli atti è nel frattempo stato prodotto il decreto di non luogo a procedere del 21 giugno 2006 emesso nei confronti di __________; dallo stesso si evince in particolare che “assunta a verbale di interrogatorio, gli agenti di polizia hanno potuto costatare che __________ __________ non conosceva né la signora RI 1 né il suo indirizzo; la denunciata asseriva comunque di aver detto la verità al momento del suo fermo. Ciò detto, sempre gli agenti interroganti hanno chiesto a __________ di mostrare loro l’abitazione nella quale aveva svolto i lavori di pulizia. La denunciata aveva quindi indicato l’immobile corrispondente a __________. Si era pertanto trattato di una quasi omonimia che aveva indotto in errore la denunciata. __________ è poi stata verbalizzata e la stessa ha ammesso che __________ aveva lavorato alle sue dipendenze” (cfr. DNL del 21 giugno 2006, consid. 2) .

6. Pacifico che il decreto di non luogo in questione è un mezzo di prova rilevante che non era noto al giudice che aveva statuito sulla fattispecie un anno prima; pertanto il caso in esame costituisce certamente un motivo di revisione ai sensi dell’art. 299 cpv. c CPP.

7. Visto quanto precede, ritenuto come l’istante non è l’autrice dell’infrazione rimproveratale, questo giudice - senza doversi soffermare ulteriormente - deve riformare la sua decisione presa il 27 giugno 2005.

L’istanza presentata da RI 1 è pertanto accolta; di conseguenza sono annullate la sentenza della Pretura penale del 27 giugno 2005 e la decisione del 17 dicembre 2004 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

Inoltre a RI 1 saranno retrocessi gli importi nel frattempo versati oltre agli interessi del 3% a far stato dalla data di pagamento.

Dispositivo

per questi motivi visti in particolare gli art. 19 LPContr e 299 CPP

dichiara e

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è accolta.

Di conseguenza sono annullate la sentenza 27 giugno 2005 (incarto __________) emessa dalla Pretura penale nei confronti di RI 1 e la decisione n° __________ del 17 dicembre 2004 emessa nei suoi confronti dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

2.

All’istante verrà retrocesso ad opera dell’Ufficio Esazione e condoni l’importo di fr. 250.-, versato per la contravvenzione emessa il 17 dicembre 2004 dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento.

3.

All’istante, previa comunicazione del numero di conto sul quale effettuare il versamento, verrà retrocesso da parte della Pretura penale l’importo di fr. 200.-, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, versato per tasse e spese a seguito della sentenza del 27 giugno 2005.

4.

Intimazione a:

Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 299 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.