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Inosservanza di un segnale "zona pedonale"

30.2008.133 · Tribunale d’appello Ticino

Del 17 dic 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/30-2008-133/it/inosservanza-di-un-segnale-zona-pedonale

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2008.133

Inosservanza di un segnale "zona pedonale"

Rubrum

Incarto n.

12427/810

Bellinzona

17 dicembre 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 maggio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 9 maggio 2008 n. 12427/810 emessa dalla CRTE 1

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

La CRTE 1 con decisione 9 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 20 dicembre 2007 in territorio di __________:

"Alla guida del veicolo TI 1__________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ ”.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr.

B.

Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa(art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).

Le infrazioni alle norme della circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr in relazione con l’art. 333 cpv. 7 CP).

3.

La CRTE 1 rimprovera al multato di non aver osservato il segnale “Zona pedonale”, in località __________ ad __________.

La decisione impugnata si fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia cantonale di __________, il quale ha precisato quanto segue:

“1. L’infrazione è stata commessa per l’inosservanza alla segnaletica verticale n. 2.59.3 zona pedonale. Al momento dell’intimazione della contravvenzione, il rubricato circolava in __________ strada pedonale aperta nei due sensi “due carreggiate” accessibile unicamente al traffico autorizzato.

2. Al momento dell’intimazione il rubricato non era in possesso di alcun certificato medico così come presentato in un secondo momento. Questo il motivo per il quale è stato invitato a farsi rilasciare un’autorizzazione che certifichi la sua idoneità alla guida” (cfr. Rapporto di contro-osservazioni 8 luglio 2008, sul quale l’insorgente è rimasto silente).

4.

Il ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica asserendo che “onestamente non ricordo se ho visto o non ho visto questo segnale, ma mentre mi spostavo verso __________ su una strada molto stretta e ho visto quel grande piazzale libero ho pensato che mi sarei potuto fermare un attimo per cercare sulla cartina della città di __________ l’indirizzo dove mi dovevo recare.

Nel mentre stavo esaminando la cartina, accanto a me si è fermata l’auto della polizia; uno dei poliziotti è sceso, è venuto da me, mi ha chiesto la patente e mi ha fatto notare che mi trovavo in una zona pedonale. Gli ho spiegato che mi ero fermato solo un attimo per cercare un preciso indirizzo e che sarei andato via subito”.

5.

A non averne dubbio, la giustificazione addotta dall’insorgente non è liberatoria. In altri termini, egli avrebbe sicuramente potuto consultare la carta geografica ovunque altrove senza violare la segnaletica posta in loco, la cui inosservanza è dovuta a negligenza, laddove afferma di non ricordarsi se ha visto o meno il segnale. D’altra parte egli non pretende di essere in possesso di un’autorizzazione per entrare nella suddetta zona.

Donde la fondatezza dell’addebito.

Giovi rilevare, a titolo del tutto abbondanziale, atteso che il ricorrente non si è prevalso delle sue difficoltà motorie a giustificazione dell’infrazione commessa, che egli non avrebbe neppure potuto beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui all’art. 20a ONC, in difetto del necessario “contrassegno di parcheggio per persone disabili” rilasciato dalla competente autorità. Il certificato medico prodotto con il gravame (invero in riferimento alla richiesta dell’agente, che era finalizzata a chiarire una circostanza che esula completamente dalla fattispecie in oggetto, ovvero la sua idoneità alla guida), non è quindi di alcuna pertinenza per il presente giudizio.

In definitiva, egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

A giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 304.20), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 333 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 95, Art. 97 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22c — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.