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Eccesso di velocità; mancata riduzione della multa

30.2008.74 · Tribunale d’appello Ticino

Del 9 giu 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/30-2008-74/it/eccesso-di-velocita-mancata-riduzione-della-multa

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2008.74

Eccesso di velocità; mancata riduzione della multa

Rubrum

Incarto n.

8448/803

Bellinzona

9 giugno 2008

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 marzo 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 21 marzo 2008 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 7 aprile 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

che la Sezione della circolazione, con decisione 21 marzo 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 7 gennaio 2008 in territorio di __________:

"Alla guida del veicolo TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 k/h ivi prescritti.

Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h.

Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h ";

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 27 marzo 2008 in cui postula una riduzione della multa, in considerazione della sua limitata capacità finanziaria;

che con comunicazione 7 aprile 2008 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa(art. 90 cifra 1 LCStr);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

che l’insorgente non contesta la fattispecie ascrittagli, ma sostiene che la multa inflittagli lo mette seriamente in difficoltà a fronte della sua precaria situazione economica, essendo egli a beneficio di una modesta rendita AI, che, sommata a qualche piccolo lavoro di manutenzione, gli consente di raggiungere un reddito mensile di circa fr. 2'200.-;

che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta – di per sé – giustificata dalla relativa gravità della trasgressione perpetrata dall'interessato;

che dal fascicolo processuale non emerge inoltre che l’insorgente abbia obblighi di mantenimento particolari e tali da impedirgli di far fronte a un pagamento seppur rateale della multa;

che in siffatte evenienze, considerata altresì la facoltà di chiedere una rateazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare la postulata riduzione;

che visto l’esito del gravame, gli oneri processuali andrebbero posti a carico del ricorrente; tuttavia, data la particolarità della fattispecie, si rinuncia in via del tutto eccezionale al loro prelievo;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr e 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese per l'attuale giudizio.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 119 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a e Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.