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Impiego, durante l'esercizio della caccia, di un mezzo ausiliario proibito

30.2009.27 · Tribunale d’appello Ticino

Del 14 ott 2010

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Consultato il 11 set 2026

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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2009.27

Impiego, durante l'esercizio della caccia, di un mezzo ausiliario proibito

Rubrum

Incarto n.

DECRETO N. 2 301

Bellinzona

14 ottobre 2010

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 febbraio 2009 presentato da

RI 1

difesa da: DI 1,

contro

la decisione 16 gennaio 2009 n. 2 301 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 30 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1, , la replica 13 luglio 2009 e la duplica 24 luglio 2009;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

CRTE 1 con decisione 16 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di complessivi fr. 20.-, per avere, durante l’esercizio della caccia bassa, impiegato sul proprio cane un collare munito di dispositivo che emette segnali acustici (beeper).

Fatti accertati rispettivamente il 15 novembre 2008 in territorio di Robasacco/Cadenazzo.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18, 21 LCP; 41, 44 LCC; 49 lett. i), 67 RALCC.

B.

Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C.

La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

L’art. 49 RALCC prevede che durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è tra l’altro vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca, l’impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche (lett. i).

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a
fr. 20’000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili (art. 41 LCC).

3.

La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere, in due occasioni, nell’esercizio della caccia bassa, utilizzato sul proprio cane un collare munito di dispositivo che emette segnali acustici, e meglio un beeper, in violazione dell’art. 49 lett. i RALCC.

4.

Il ricorrente ammette di aver esercitato la caccia alla beccaccia con l’ausilio del beeper, ma contesta nondimeno la legittimità della decisione.

Dipartendosi dalla genesi della norma cantonale, egli sottolinea che la stessa è stata introdotta nella legislazione venatoria soltanto per rendere attenti su una norma federale che esisteva già da tempo – ovvero l’art. 34 cpv. 3 vOPAn, abrogato il 1° settembre 2008 dalla nuova OPAn e sostituito dall’art. 76 cpv. 2 che istituisce un regime meno restrittivo – e alla quale nessuno prestava particolare attenzione (cfr. ricorso, punto 8; “pro forma” per dirla come in replica, punto 3). Voler addurre che il divieto di utilizzare il beeper discenda dalla LCC costituirebbe pertanto, a suo dire, un modo inammissibile per evitare la supremazia della legislazione federale in materia di protezione degli animali (cfr. ricorso, punto 9). Supremazia che ha come conseguenza l’assenza di competenza legislativa cantonale per legiferare in materia di protezione degli animali. Vi sarebbe altresì una violazione del diritto federale in considerazione del fatto che l’art. 49 lett. i RALCC istituisce un regime più restrittivo di quello federale.

A mente dell’insorgente difetterebbe pure la competenza della Divisione dell’ambiente nella misura in cui si tratta di applicare una norma federale contenuta nell’Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), la cui competenza spetta all’Ufficio del veterinario cantonale, se del caso al Ministero Pubblico o al Dipartimento della sanità.

Da ultimo, il ricorrente solleva la violazione dell’onere della prova, ritenuto che spetta all’autorità dimostrare che il beeper per i cani da caccia faccia parte dei “dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli” vietati dall’art. 76 cpv. 2 OPAn e l’incostituzionalità della norma, nella misura in cui vieta in modo generico qualsiasi dispositivo acustico, compreso, a suo dire, il tradizionale campanellino, in violazione del principio della proporzionalità (cfr. replica, punto 8, pag. 4).

5.

Dal canto suo, l’autorità di prime cure riconosce che l’introduzione, nel 2006, del divieto di utilizzare il beeper nell’esercizio della caccia è da ricondurre al divieto previsto dall’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (ovvero per renderlo più visibile ai cacciatori), precisando nondimeno che fino al 2006 non sussisteva una vera necessità di vietarlo per esigenze venatorie, giacché l’uso di questo apparecchio era sporadico, mentre che oggi la situazione è diversa. A detta dell’autorità, autorizzare il beeper – che costituisce un dispositivo di grande aiuto per il cacciatore – durante l’esercizio della caccia comporterebbe un aumento della pressione venatoria che andrebbe attentamente valutata sotto il profilo di una gestione sostenibile delle specie cacciabili (cfr. osservazioni, pag. 3; duplica, pag. 2). Essa soggiunge di aver proposto al Consiglio di Stato di continuare a vietare l’uso del beeper, utilizzando la stessa formulazione degli anni precedenti in modo tale che non potessero sorgere dubbi di alcun genere circa il suo impiego (cfr. osservazioni, pag. 3). In definitiva, a mente dell’autorità, la proibizione ancorata nel Regolamento venatorio cantonale è legittima e opportuna (cfr. duplica, pag. 2).

6.

La LCP del 20 giugno 1986, così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi, attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost) ed è poziore, trattando un campo specifico, a quella sulla protezione degli animali (cfr. riserva di cui all’art. 2 cpv. 2 LPAn, rispettivamente, fino al 1° settembre 2008, all’art. 1 cpv. 3 vLegge sulla protezione degli animali).

Quale legge-quadro, la LCP stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP) e attribuendo loro la facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP). La LCP prevede inoltre espressamente che i Cantoni possono vietare altri mezzi ausiliari oltre a quelli designati dal Consiglio federale (art. 2 cpv. 3 OCP).

In sintonia con siffatto quadro legale si inserisce l’art. 49 RALCC che trova la sua base legale formale nell’art. 19 LCC (disposizione che delega al Consiglio di Stato la competenza di estendere ulteriormente la lista di mezzi e metodi ausiliari proibiti). Scopo della legislazione venatoria, sancito chiaramente dall’art. 79 Cost., è quello di conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Il predetto scopo differisce da quello della normativa relativa alla protezione degli animali (art. 80 Cost.), il cui fine è di proteggere gli animali non più soltanto nell’interesse dell’uomo e del suo ambiente naturale, ma per il loro valore intrinseco, nel senso che attribuisce al mondo animale e al singolo animale un diritto proprio all’esistenza.

7.

In concreto, va dato atto all’insorgente che, per stesso dire dell’autorità, al momento dell’introduzione del divieto ex art. 49 lett. i RALCC, il 31 agosto 2006, essa non ha avvertito la necessità di attribuire alla citata norma una portata propria, ovvero di reprimere in base al diritto venatorio eventuali violazioni, questo in considerazione dell’uso limitato dei congegni quali i beeper e del fatto che lo scopo perseguito dalla legislazione sulla caccia era comunque raggiunto attraverso l’OPAn, in vigore già dal 1° luglio 1997. Ciò non significa tuttavia che alla norma non debba ora essere attribuito un significato proprio.

Procedendo alla sua interpretazione, occorre infatti ritenere che a seguito dell’abrogazione della vOPAn, il 1° settembre 2008, il divieto contemplato nella legislazione venatoria ha assunto un significato proprio e distinto da quello previsto dalla legge sulla protezione degli animali, nella misura in cui è stato coscientemente mantenuto (ed è tuttora saldamente ancorato nel RALCC) un divieto generale di impiegare sui cani dispositivi che emettono segnali acustici, a prescindere dalla loro effettiva dannosità per l’animale.

Che lo scopo perseguito dall’autorità sia quello di vietare il beeper quale mezzo ausiliario per l’esercizio della caccia, emerge peraltro chiaramente dall’esposizione dei fatti di cui al rapporto di contravvenzione 17 novembre 2008 allestito dai guardacaccia: “[…] Al momento del controllo del sig Campana il cane era munito di un apparecchio che emette segnali acustici. Subito il cacciatore ci diceva che l’apparecchio era spento e ci mostrava come si accendeva. (…) Abbiamo spiegato al cacciatore, anche se era spento durante il controllo era perfettamente funzionante, inoltre se voleva allenare il cane non c’era bisogno di mettere le batterie nell’apparecchio ne tanto meno di portare con sé il dispositivo per accenderlo”.

A non averne dubbio, trattasi di congegni che rappresentano, allo stesso modo degli altri mezzi e metodi ausiliari vietati, un’evidente – e del resto mai contestata – facilitazione per il cacciatore, incompatibilmente con la rigorosa disciplina che caratterizza l’arte venatoria.

In definitiva, poco importa se in origine il divieto fosse ritenuto, a torto o a ragione, un doppione con quello sancito dalla legislazione sulla protezione degli animali, non potendo questo giudice fare astrazione da una norma che attualmente trova tutta la sua ragione d’essere nella sistematica legale e viene applicata secondo la ratio legis della legislazione venatoria, in primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali, indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa; giovi qui rilevare che eventuali valutazioni di politica venatoria, segnatamente dal profilo di una gestione sostenibile delle specie cacciabili, esulano dalle competenze di questo giudice.

Non pertiene neppure a questa procedura l’analisi della dannosità del beeper per il cane, il regolamento venatorio vietando indistintamente tutti i dispositivi che emettono segnali acustici, siano essi sgradevoli o finanche piacevoli per l’animale.

8.

Diversamente da quanto sostenuto in sede di replica, il divieto in esame, oltre a poggiare su una base legale formale sufficientemente chiara, appare proporzionato allo scopo perseguito dalla legge.

L’insorgente non può infatti seriamente pretendere che il tradizionale campanellino sia parimenti vietato; esso non può tecnicamente essere parificato a un dispositivo che emette segnali acustici, inteso come un meccanismo o un congegno.

Giovi in ogni caso rilevare che la definizione di mezzi ausiliari proibiti non può essere troppo rigida, giacché non consentirebbe di far fronte all’incessante sviluppo tecnologico e non deve peraltro essere mirata a contenere la pressione venatoria su determinate specie aventi carni pregiate; in tal senso, pure gli ulteriori mezzi e metodi ausiliari di cui all’art. 49 RALCC sono definiti in termini generici e senza particolare riferimento a obiettivi di politica venatoria.

Una formulazione più restrittiva comporterebbe continue modifiche del regolamento. Del resto, nel messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1983 sulla LCP viene riconosciuta la necessità di lasciare le competenze in materia di caccia in gran parte ai Cantoni e di inserire nella legge un certo margine di manovra, in maniera da poter reagire prontamente ai nuovi sviluppi. Questo vale particolarmente per quello che riguarda il disturbo degli animali selvatici, o quando determinate specie sono localmente minacciate o per lo sviluppo tecnico delle armi da caccia e dei mezzi ausiliari (FF 1983 II 1169, considerazioni generali a pag. 1172).

In conclusione, la decisione impugnata, basata a giusto titolo sul diritto venatorio ed emanata dalla competente autorità, non presta fianco ad alcuna critica di sorta.

9.

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 18, 21 LCP; 41, 44 LCC; 49 lett. i), 67 RALCC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sulla protezione degli animali, Art. 76 — letto nella versione del 1 marzo 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 giugno 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 maggio 2014, 1 luglio 2014, 23 settembre 2014, 29 dicembre 2014, 10 marzo 2015, 9 aprile 2015, 1 dicembre 2015, 1 gennaio 2017, 1 maggio 2017, 6 febbraio 2018, 1 marzo 2018, 20 marzo 2018, 4 settembre 2018, 27 novembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 14 luglio 2020, 1 febbraio 2022, 1 giugno 2022, 1 febbraio 2024, 6 dicembre 2024, 1 febbraio 2025, 27 novembre 2025 e 1 febbraio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 95, Art. 97 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 79 e Art. 80 — letto nella versione del 7 marzo 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, Art. 2 — letto nella versione del 1 ottobre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 15 luglio 2012, 1 ottobre 2013, 15 ottobre 2013, 1 gennaio 2014, 1 marzo 2015, 15 luglio 2015, 1 marzo 2018, 15 luglio 2021, 1 luglio 2023, 1 dicembre 2023, 1 febbraio 2025, 12 novembre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, Art. 1, Art. 3, Art. 18 e Art. 21 — letto nella versione del 12 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 dicembre 2023 e 1 febbraio 2025.
  • Legge federale sulla protezione degli animali, Art. 2 — letto nella versione del 1 settembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2014, 1 gennaio 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2022 e 1 settembre 2023.
  • Legge federale sul credito al consumo, Art. 19 e Art. 41 — letto nella versione del 1 gennaio 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 aprile 2019 e 1 settembre 2023.