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Mancato rispetto della precedenza e conseguente collisione

30.2009.73 · Tribunale d’appello Ticino

Del 27 set 2010

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2009.73

Mancato rispetto della precedenza e conseguente collisione

Rubrum

Incarto n.
30.2009.73/

5439/103

Bellinzona

27 settembre 2010

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 7 marzo 2009 presentato da

RI 1, __________,

contro

la decisione 27 febbraio 2009 n. 5439/103 emessa dalla CRTE 1, __________,

viste le osservazioni 6 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1, __________;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo che la multa inflittagli venga ridotta, rispettivamente di poterla pagare a rate.

C.

La CRTE 1, con comunicazione 6 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

Secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno tuttavia la precedenza anche se giungono da sinistra.

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). La linea di attesa (6.13), che completa di regola il segnale “Dare precedenza” (3.02), indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi al predetto segnale; la parte frontale del veicolo non deve sorpassare la linea di attesa (art. 75 cpv. 3 e 4 OSStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

In concreto i fatti, che non formano oggetto di contestazione, sono stati riassunti nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):

“__________si trovava a circolare a __________, in sella al suo motoveicolo, diretto a __________. Giunto alla rotatoria della posta procedeva in direzione di __________. Mentre circolava regolarmente su via __________, giunto all’intersezione con via __________, notava sulla sua destra un veicolo che, da tale via, stava iniziando ad uscire. Per cercare di evitare l’impatto, dopo aver frenato, sterzava a sinistra. Nonostante ciò, veniva urtato alla parte posteriore della moto, dal veicolo RI 1. A seguito di ciò, rovinava a terra ma senza riportare alcuna ferita”.

4.

RI 1, riconoscendo la propria responsabilità nell’incidente, chiede che l’importo della sanzione inflittagli venga ridotto in considerazione, soprattutto, della sua situazione economica e familiare, dell’integrale risarcimento dei danni causati e del fatto che la collisione non ha in ogni caso determinato il ferimento delle persone che vi sono state coinvolte. La ricorrente lascia inoltre intendere una concolpa del motociclista, di cui la CRTE 1 avrebbe pure dovuto tenere conto.

5.

Anche considerando la situazione personale - peraltro non documentata - dell’insorgente, alla luce delle circostanze del sinistro (che ha pur sempre provocato diversi danni materiali) la multa di fr. 500.- appare confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

A prescindere dall’asserita possibile colpa concomitante del centauro, si ricorda inoltre che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. n. 2.5).

In siffatte evenienze, ritenuta altresì la facoltà della multata di chiedere una rateizzazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare la postulata riduzione.

6.

Il ricorso va pertanto respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare in questa sede oneri di giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 95, Art. 97 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 36 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 14 — letto nella versione del 1 aprile 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 4 e Art. 75 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.