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restituzione del termine per presentare opposizione al DA

50.2005.5 · Tribunale d’appello Ticino

Del 12 mag 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/50-2005-5/it/restituzione-del-termine-per-presentare-opposizione-al-da

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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50.2005.5

restituzione del termine per presentare opposizione al DA

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2005.5

Data decisione, Autorità: 12.05.2005, PRPEN

Titolo:

restituzione del termine per presentare opposizione al DA

RESTITUZIONE DEI TERMINI

art. 21 CPP-TI art. 22 CPP-TI

Incarto n.

50.2005.5/KRM

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 25 marzo 2005 da

IS 1

con la quale chiede la restituzione del termine per interporre opposizione al DA 837/2005 del 1° marzo 2005;

preso atto che con osservazioni 15 aprile 2005 il CRTE 1 si è opposto all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che il decreto di accusa in discussione è stato intimato il 1° marzo 2005 per raccomandata al domicilio dell’accusato, il quale non l’ha ritirato;

che il 10 marzo 2005 l’ufficio postale di __________ ha ritornato l’invio al mittente, il quale l’ha rispedito al destinatario per posta semplice il 15 marzo 2005 (cfr. busta di intimazione della raccomandata);

che secondo la giurisprudenza più recente della CCRP un nuovo invio, anche solo per “posta B”, senza alcuna dicitura che renda attenti che si tratta solo di una copia informativa equivale a nuova notifica (cfr. sentenza 29 dicembre 2004 in re M.AdO.);

che in concreto il Ministero pubblico, nonostante questa giurisprudenza ha rispedito il decreto di accusa per “posta B” senza alcuna indicazione né sul decreto stesso né su un foglio annesso;

che questo secondo invio poteva quindi essere interpretato dall’accusato come nuova intimazione con tanto di assegnazione del termine per interporre opposizione;

che l’istante tuttavia con scritto 25 marzo 2005, pur essendo ancora in tempo a formulare opposizione, ma verosimilmente all’oscuro di questa giurisprudenza, ha ritenuto di chiedere la restituzione del termine per opporsi al decreto di accusa;

che così facendo egli ha tempestivamente manifestato l’intenzione di opporsi alla proposta di pena del Procuratore pubblico, pur non facendolo espressamente nel suo scritto;

che si giustifica pertanto accogliere l’istanza e assegnare all’accusato un nuovo termine di 15 giorni per interporre opposizione;

visti gli art. 21 e 22 CPP,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e a IS 1 è assegnato un nuovo termine di 15 giorni per interporre opposizione al decreto di accusa n. 837 del 1° marzo 2005.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 21 e Art. 22 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.