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revoca dell'espulsione

50.2005.6 · Tribunale d’appello Ticino

Del 4 mag 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/50-2005-6/it/revoca-dell-espulsione

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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50.2005.6

revoca dell'espulsione

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2005.6

Data decisione, Autorità: 04.05.2005, PRPEN

Titolo:

revoca dell'espulsione

ESPULSIONE

art. 55 CPS

Incarto n.

50.2005.6

DA 1412/2005

Bellinzona

4 maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 14 aprile 2005 da

IS 1

difeso da: DI 1

mediante la quale chiede in via principale la revoca e in via subordinata la sospensione dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con decreto di accusa n. 975 del 20 marzo 2003;

preso atto che con osservazioni 25 aprile 2005 il CRTE 1 , si è opposto all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che con decreto di accusa 20 marzo 2003 (n. 975/2003) del Sostituto Procuratore pubblico __________ __________, IS 1 (alias __________ __________) è stato dichiarato colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 45 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

che con l’istanza che ci occupa è chiesta la revoca, subordinatamente la sospensione, dell’espulsione;

che a sostegno della richiesta IS 1 rileva che durante la sua permanenza in Svizzera ha avuto una relazione con una cittadina ticinese e che il 9 novembre 2003 è nato da questa relazione __________, che è cittadino svizzero;

che nelle sue intenzioni vi è il ricongiungimento famigliare (cfr. doc. C e domanda di domicilio prodotta nell’incarto penale);

che l’istante ha contravvenuto all’ordine di espulsione ed è stato arrestato a Locarno presso l’Ufficio degli stranieri, dove si era recato, residendo in Svizzera, per regolarizzare la sua posizione;

che per questa infrazione è stato perseguito dal Procuratore pubblico CRTE 1 che ha proposto, ritenuto che vi era pure il reato di ricettazione di due paia di calzoni, la pena di 40 giorni di detenzione e la revoca della sospensione della precedente condanna (cfr. DA n. 1412 dell’11 aprile 2005);

che questa proposta è stata confermata al dibattimento del 3 maggio 2005;

che il Procuratore pubblico si è opposto all’istanza di revoca dell’espulsione, sostenendo che IS 1 non ha rapporti con il figlio e che secondo gli accertamenti eseguiti dalla polizia cantonale nel febbraio di quest’anno la madre non vuole più saperne del padre (cfr. doc. 3 allegato alle osservazioni);

che il 10 febbraio 2005 l’istante ha riconosciuto la paternità di __________ (cfr. doc. A);

che dagli accertamenti della polizia, ripresi dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione nello scritto 25 aprile 2005 (cfr. doc. 1 allegato alle osservazioni del PP), risulta che apparentemente la madre non voglia più avere contatti con IS 1;

che tuttavia dall’incarto penale si evince che il 19 aprile 2005 dalle 14.35 alle 16.30 e il 24 aprile 2005 dalle 14.20 alle 15.20 la madre e __________ hanno reso visita al padre presso il carcere della Stampa, dove egli sta scontando la pena detentiva;

che in considerazione delle recenti infrazioni commesse dall’istante la revoca dell’espulsione non entra in linea di conto;

che alla luce degli sviluppi più recenti nelle relazioni di IS 1 con __________ e la madre, benché non sia ancora del tutto chiaro se la madre desideri effettivamente riprendere il rapporto con l’istante, si giustifica sospendere condizionalmente la pena per non compromettere un’eventuale ricongiungimento famigliare;

che il tempo di prova è fissato in due anni;

visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP,

pronuncia: 1. In parziale accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 (alias __________ __________) con decreto di accusa 20 marzo 2003 è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono carico del richiedente.

3. Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Comando polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 55 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.