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Decisione avviso di recidiva

50.2006.2 · Tribunale d’appello Ticino

Del 7 feb 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/50-2006-2/it/decisione-avviso-di-recidiva

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

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50.2006.2

Decisione avviso di recidiva

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2006.2

Data decisione, Autorità: 07.02.2006, PRPEN

Titolo:

Decisione avviso di recidiva

RECIDIVA

art. 41 cpv. 1 cf. 3 CPS

Incarto n.

50.2006.2

DA

Bellinzona febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 9 gennaio 2006 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei confronti di

IS 1

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto e in diritto

che IS 1 è stato condannato il 2 aprile 2001 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per titolo di falsità in documenti;

che il 15 aprile 2002, in occasione di una nuova condanna, lo stesso Ministero pubblico non ha revocato la sospensione condizionale di cui sopra, ma ha prolungato di un anno il periodo di prova;

che l’interessato è incorsdo durante il periodo di prova in una nuova infrazione sfociata nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il 10 giugno 2005 per truffa e falsità in documenti – a dieci giorni di detenzione da espiare;

che il 9 gennaio 2006 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che IS 1 con scritto 28 gennaio 2006, inviato al citato Servizio anziché al giudice, si è limitato ad affermare di avere già scontato la pena di 10 giorni di detenzione di cui alla sentenza 10 giugno 2005;

che per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena";

che in concreto l’interessato è recidivo specifico, avendo commesso nuovamente il reato di falsità in documenti; inoltre egli ha tradito la fiducia che gli era stata ancora concessa nel 2002 quando non è stata revocata la sospensione condizionale, ma è stato solo prolungato di un anno il periodo di prova;

che nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi favorevole e non si può quindi prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione;

visti gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;

pronuncia: 1. Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 aprile 2001 è revocato.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 2 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.