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istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).

60.2004.395 · Tribunale d’appello Ticino

Del 14 mar 2006

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Consultato il 10 set 2026

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60.2004.395

istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 marzo 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 1/2.12.2004 presentata da

IS 1

patr. da: PA 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di stralcio 5.12.2003 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

premesso che in data 2/3.12.2004 il coaccusato __________ __________ __________ ha pure presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento (inc. __________), mentre la coaccusata __________ __________ -__________ non ha richiesto alcuna indennità allo Stato;

richiamate le osservazioni 13.12.2004 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, che si rimette al giudizio di questa Camera per quanto attiene alle spese di patrocinio, mentre reputa apparentemente eccessiva la somma rivendicata a titolo di torto morale;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che in data 10.2.1994 __________ __________ – sotto il falso nome di __________ __________ __________ – ha aperto un conto bancario presso __________ __________, dove si è fatto accreditare tre certificati azionari, depositati fisicamente presso la __________ __________ __________ di __________ (AI 102);

che i titoli sono stati successivamente venduti ed il loro controvalore accreditato sulla relazione bancaria appena aperta;

che tra il 24.2.1994 ed il 10.3.1994 __________ __________ ha quindi eseguito, a debito del medesimo conto, una serie di operazioni bancarie, tra cui un bonifico di £ 770'000.-- sul conto “__________” presso __________ __________;

che in seguito questi è stato accusato di essersi fraudolentemente fatto intestare i suddetti certificati azionari, denunciati come rubati sulla piazza finanziaria di __________, e successivamente condannato dal Tribunale criminale del __________ del __________ con sentenza 5.3.1995 (AI 112 e 127);

che parallelamente, con riferimento al furto dei certificati azionari, le competenti autorità __________ hanno aperto un procedimento penale nei confronti di __________ __________ e di __________ __________, padre rispettivamente zio del coaccusato __________ __________ __________ (AI 105);

che di conseguenza il trasferimento del prezzo di vendita delle azioni è stato bloccato e __________ __________ non ha ottenuto alcuna contropartita alle erogazioni già effettuate per ordine di __________ __________;

che in data 21.3.1994, in relazione al bonifico di £ 770'000.-- sul conto “__________”, __________ __________ ha sporto denuncia contro ignoti al Ministero pubblico di Lugano (AI 1);

che l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler ha quindi ordinato l’arresto del qui istante (AI 8, 7.4.1994), di __________ __________ -__________ (AI 11, 8.4.1994) e di __________ __________ __________ (AI 28, 14.4.1994), promuovendo l’accusa nei loro confronti per titolo di ricettazione, truffa e riciclaggio di denaro;

che interrogato dall’allora magistrato inquirente, IS 1 ha dichiarato di essere stato contattato dapprima dalla coaccusata __________ __________ -__________ ed in seguito da __________ __________ – zio del coaccusato __________ __________ __________ – e di avere infine accettato la loro proposta, mettendo a disposizione un proprio conto bancario allo scopo di trasferire £ 770'000.-- dal __________ alla Svizzera, dietro un compenso di CHF 130'000.-- (cfr. verbali di interrogatorio 1 e 2);

che ha quindi rilevato di avere preso contatto dapprima con il __________ di __________, presso il quale era titolare di diversi conti, ricevendo però risposta negativa, e di avere infine optato per il conto “__________” presso __________ __________, intestato a sua madre ma sul quale disponeva di una procura individuale, facendo credere al procuratore __________ __________ che si trattava di fondi provenienti dall’eredità di suo padre e che voleva al più presto disporne per estinguere alcuni debiti (cfr. verbali di interrogatorio 2 e 5);

che ha inoltre ammesso di essersi fatto emettere, una volta accreditato l’importo di £ 770'000.--, dieci assegni da CHF 150'000.-- l’uno, tutti incassati e consegnati a __________ __________, e di avere prelevato in contanti la rimanenza, trattenendola quale compenso, poi versata su un conto presso il __________ di __________ (cfr. verbali di interrogatorio 1 e 2);

che in data 22.4.1994 l’istante è stato scarcerato dietro presentazione di una garanzia bancaria di CHF 100'000.-- a valere quale cauzione (AI 41);

che con atto di accusa 31.7.1996 l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, __________ __________ -__________ e __________ __________ siccome accusati di ricettazione e truffa;

che l’istante è stato in particolare accusato di ricettazione per avere, nelle circostanze sopra descritte, accolto la proposta di __________ __________ -__________ e “ricevuto in dono una somma di denaro che sapeva o doveva presumere proveniente da un reato” e di truffa per avere ingannato con astuzia il funzionario di __________ __________ __________ __________ (ACC __________);

che con decreto 5.12.2003 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ – esperita un’udienza per incombenti in data 2.12.2003 – ha stralciato dai ruoli il procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale;

che in effetti tutte le parti presenti all’udienza hanno riconosciuto come erronea la sussunzione dei fatti contestati agli accusati ai reati di ricettazione e di truffa, mentre “(…) la fattispecie descritta in entrambi i predetti capi di imputazione configura in realtà un’ipotesi di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP”, per cui – trattandosi di un delitto – “(…) la prescrizione dell’azione penale si è (…) compiuta” (decreto 5.12.2003, inc. __________);

che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 47'083.15, di cui CHF 30'105.15 per spese di patrocinio, CHF 1'978.-- per danni materiali e CHF 15'000.-- per torto morale;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che in concreto il procedimento è stato stralciato dai ruoli per intervenuta prescrizione dell’azione penale;

che appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell’azione penale comporti l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità fondata sul diritto sostanziale (DTF 105 IV 7);

che con riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione e di revisione penale, il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che nella prassi ticinese l’intervento della prescrizione comporta l’estinzione del diritto dello Stato di punire e deve quindi essere sanzionata con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);

che costituirebbe invero eccesso di formalismo negare il diritto all’indennità a IS 1 unicamente perché ha omesso di chiedere al presidente della competente Corte delle assise correzionali di essere prosciolto con giudizio di merito;

che il decreto di stralcio 5.12.2003 deve pertanto essere qualificato quale sentenza di assoluzione a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;

che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato – segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);

che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;

che in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);

che il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

che nel presente caso il decreto di stralcio 5.12.2003 scagiona pienamente l’istante dalle ipotesi di reato oggetto della denuncia per intervenuta prescrizione dell’azione penale;

che in concreto IS 1 ha nondimeno ripetutamente ammesso di avere accettato la proposta della coaccusata __________ __________ -__________ e di __________ __________, di avere conseguentemente messo a disposizione un conto bancario allo scopo di fare affluire in Svizzera l’importo di £ 770'000.--, immediatamente prelevato mediante assegni da CHF 150'000.-- l’uno incassati e consegnati allo stesso __________ __________, dietro un compenso di CHF 130'000.--;

che il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);

che l’operazione finanziaria sopra descritta – attività tipica di chi vuole vanificare l’accertamento dell’origine ed il ritrovamento di fondi – era propria a far nascere il sospetto della commissione di un reato ed è stata causale per l’apertura del procedimento penale, scaturito dalla denuncia sporta da __________ __________ contro ignoti in seguito all’accredito di £ 770'000.-- sul conto “__________” (AI 1);

che i coaccusati fossero consapevoli dei rischi insiti nell’operazione emerge chiaramente dalle dichiarazioni dello stesso istante, che ha ammesso di avere sottaciuto al funzionario di __________ __________ __________ __________ la provenienza dell’ingente importo – inizialmente bonificato a suo favore (cfr. verbale di interrogatorio 5) –, ben sapendo in realtà che “(…) un cittadino __________ (…) aveva bisogno di spostare dei soldi dal __________ in Svizzera e aveva dei problemi con il trasferimento” (verbale di interrogatorio 8), violando in tal modo i suoi obblighi scaturenti dalla buona fede;

che va infine rilevato come in occasione dell’udienza per incombenti del 2.12.2003 – riconosciuta da tutte le parti l’intervenuta prescrizione dell’azione penale – è stato comunque trovato un accordo circa le pretese della parte civile __________ __________ “(…) alla quale, a saldo di ogni e qualsiasi pretesa, vengono versati fr. 100'000.-- da prelevarsi dai fr. 130'000.-- attualmente sequestrati sul conto __________ ‘__________presso il __________ di __________, __________, di IS 1” (decreto di stralcio 5.12.2003, p. 2);

che a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante il pregiudizio da lui subito;

che l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è respinta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 305bis — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 317 e Art. 320 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 42 e Art. 44 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.