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istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria quale istante.

60.2005.126 · Tribunale d’appello Ticino

Del 23 mag 2005

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

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60.2005.126

istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 maggio 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 27/28.4.2005 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare ed estrarre copia degli atti del procedimento penale inc. __________ a carico di PI 1, __________;

richiamate le osservazioni 3.5.2005 del procuratore pubblicoPI 2, che preavvisa favorevolmente l’istanza;

richiamato lo scritto 7/10.5.2005 di PI 1, che formula delle osservazioni ma non prende posizione sull’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

La __________ ha designato PI 1 curatore di __________ con risoluzione del __________. Nel corso del mese di __________ di quest’anno, dopo che PI 1 era stato più volte sollecitato a presentare i rendiconti, sono emerse delle operazioni poco chiare in relazione alle quali lo stesso PI 1 si è denunciato al Ministero pubblico. Con risoluzione __________, la __________ ha sollevato provvisoriamente dalle sue funzioni il curatore, con decisione cresciuta in giudicato. Nell’imminenza di eventuali ulteriori provvedimenti da adottare, la __________ chiede l’accesso agli atti dell’incarto penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) limitatamente alle infrazioni commesse a carico di __________.

2.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

3.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della __________, quale autorità di nomina, a conoscere gli atti del procedimento a carico del curatore da loro designato per gli atti illeciti eventualmente compiuti nell’adempimento del suo mandato di curatore, e in relazione ai quali egli medesimo si è costituito al Ministero pubblico. PI 1

4.

L'istanza va pertanto accolta, limitatamente agli atti relativi ad eventuali imputazioni ai danni della curatelata o nell’adempimento della curatela. L’accesso agli atti potrà avvenire, nei limiti surriferiti, presso il Ministero pubblico.

5.

Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.