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istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

60.2005.189 · Tribunale d’appello Ticino

Del 25 gen 2006

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2005.189

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 gennaio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/21.6.2005 presentata da

IS 1, ,

IS 2, ,

entrambi patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito dei procedimenti penali sfociati nel decreto di abbandono 8.4.2005 (ABB __________), rispettivamente nel decreto di non luogo a procedere 8.4.2005 (NLP __________) emanati dal procuratore pubblico Antonio Perugini, un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 22/23.6.2005 del magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che il 29.1.2005 IS 1 è stato arrestato con le accuse di ripetuta rapina, tentata e consumata, in relazione alla preparazione e/o attuazione di due tentativi di rapina – in data __________ e __________ – ai danni della stazione di servizio __________, __________, rispettivamente alla rapina consumata – in data __________ – ai danni della stazione di servizio __________, __________ (AI 1/2, 2/1);

che il giorno seguente, in seguito alla decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, è stato posto in libertà provvisoria (AI 1/4);

che l’8.4.2005 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei confronti di IS 1 per titolo di ripetuta rapina consumata e tentata [non essendo emersa “(…) alcuna fondata e documentata prova a suo carico, corroborante gli iniziali indizi di un suo coinvolgimento negli episodi criminali (…)” (decreto di abbandono 8.4.2005, p. 1, ABB __________)], rispettivamente il non luogo a procedere nei confronti di IS 2, convivente di IS 1, per titolo di ripetuta rapina consumata e tentata, sub. favoreggiamento [in assenza dei presupposti dei reati ipotizzati (decreto di non luogo a procedere 8.4.2005, p. 1, NLP __________)];

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 e IS 2 chiedono che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito ai procedimenti penali, l’importo di CHF 3'092.40 per spese di patrocinio;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che l’arresto equivale a promozione dell’accusa (art. 184 cpv. 3 CPP);

che IS 1 – arrestato il 29.1.2005 – è pertanto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che il procedimento penale a carico di IS 2 – interrogata il 30.1.2005 in qualità di teste (verbale di interrogatorio n. 16, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.4.2005, AI 2/5) e successivamente, il 23.2.2005 ed il 11.3.2005, in qualità di indagata (verbale di interrogatorio n. 17, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.4.2005, AI 2/5, e verbale di interrogatorio AI 3/3) – si è concluso con un decreto di non luogo a procedere;

che nei suoi confronti non è quindi stata promossa l’accusa;

che la fattispecie – in virtù delle gravi ipotesi accusatorie – imponeva nondimeno fin da subito la presenza di un legale, come peraltro ha riconosciuto il giudice dell’istruzione e dell’arresto nell’ambito della decisione 7.4.2005 con la quale ha ammesso IS 2 al beneficio del gratuito patrocinio [“(…) ricordato che la concessione del beneficio del gratuito patrocinio è subordinata alla necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato e che tale necessità si realizza nel caso in esame” (inc. GIAR __________)];

che pertanto la qui istante va considerata “accusata” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che con decisioni 7.4.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso IS 1 e IS 2 al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________);

che – essendo stati prosciolti dalle accuse – hanno nondimeno il diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che i qui istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'092.40 [di cui CHF 2'625.-- di onorario (10 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 249.-- di spese e CHF 218.40 di IVA (doc. C, allegato all’istanza 20/21.6.2005)];

che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente eccessivo, in particolare con riferimento agli scritti (di poche righe), alle istanze di ammissione al gratuito patrocinio (che non richiedevano approfondimenti particolari), agli incontri con i clienti (il caso non essendo particolarmente complicato) ed alla redazione dell’istanza di indennità (per la quale l’onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie);

che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che viene pertanto ammesso un onorario pari a 7 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'895.85, di cui 50 minuti inerenti gli scritti (10 minuti/scritto), 40 minuti inerenti le istanze di ammissione al gratuito patrocinio, 15 minuti (come esposto) inerenti le telefonate, 90 minuti inerenti i colloqui con gli istanti, 230 minuti (come esposto) inerenti gli interrogatori e la trasferta di data 11.3.2005 e 30 minuti inerenti la stesura dell’istanza in esame, stralciata la prestazione “Trasmissione documenti Giar”, eseguita dal segretariato (i cui oneri sono a carico del legale);

che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 246.75, ridotte a CHF 0.75 quelle inerenti il colloquio telefonico di data 9.5.2005 con il procuratore pubblico (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e stralciate quelle di pari data inerenti la telefonata da IS 1 al patrocinatore (che non ha cagionato spese);

che l’IVA ammonta a CHF 162.85;

che ai qui istanti va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'305.45;

che interessi di mora non sono pretesi;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 8.4.2005 (ABB __________) ed al decreto di non luogo a procedere 8.4.2005 (NLP __________) emanati dal procuratore pubblico Antonio Perugini, rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________, ed a IS 2, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'305.45.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 47, Art. 49, Art. 184, Art. 317 e Art. 320 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.