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istanza di ispezione degli atti. datore di lavoro quale istante.

60.2005.244 · Tribunale d’appello Ticino

Del 8 set 2005

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2005.244

istanza di ispezione degli atti. datore di lavoro quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 settembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27/28.7.2005 presentata dal

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un eventuale incarto penale a carico di PI 1, __________, suo dipendente;

richiamate le osservazioni 4/31.8.2005 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali è espressa perplessità riguardo alla possibilità di accesso agli atti penali da parte di un datore di lavoro, in particolare se l’eventuale procedimento non avesse nulla a che vedere con l’attività lavorativa;

richiamato lo scritto 10/12.8.2005 di PI 1, che fa riferimento ad alcuni episodi, chiarendo che esiste unicamente un procedimento penale per circolazione malgrado la revoca della patente, ma non per uso di stupefacenti;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il __________ istante ha tra i suoi dipendenti PI 1. In relazione ad assenze dal lavoro di quest’ultimo, ad un atteggiamento che sarebbe inaffidabile, alla presentazione di un certificato medico e ad informazioni di un suo coinvolgimento in un procedimento penale, il __________ chiede di conoscere gli eventuali procedimenti a carico del suo dipendente, e ciò per evitare che si associ il nome del __________ a quello di atti o di ambienti illegali. Per l’istante, sarebbe dato un interesse giuridico legittimo, che prevarrebbe sugli eventuali contrari interessi del dipendente o di terzi.

2.

Nelle proprie osservazioni il procuratore generale solleva delle perplessità sulla possibilità di accogliere l’istanza. Il dipendente prende posizione su dei fatti e delle circostanze, non meglio conosciuti a questa Camera.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Come già ricordato da questa Camera in una precedente decisione (sentenza del __________, inc. __________), un datore di lavoro, nemmeno in fase di assunzione, per farsi un quadro della personalità del candidato, può far valere un interresse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In tal senso anche una precedente sentenza ha negato un interesse giuridico legittimo ad una fondazione, datrice di lavoro rispetto ad un dipendente sospettato di reati commessi nello svolgimento del suo lavoro, ma non a danno del datore di lavoro (decisione del __________, inc. __________).

5.

L’istanza va pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico del IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.