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istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.

60.2006.48 · Tribunale d’appello Ticino

Del 23 feb 2006

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2006.48

istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 febbraio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 31.1.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del verbale da lei reso nell’ambito del procedimento penale inc. DA __________;

premesso che una precedente richiesta di accesso al medesimo atto d’inchiesta era stata inviata per fax a questa Camera, e successivamente stralciata dai ruoli per mancato emendamento (decisione CRP del 6.1.2006, inc. __________);

premesso inoltre che il successivo scritto 24.11.2005 dell’istante, trasmesso dal Ministero pubblico a questa Camera in data 31.1.2006, era rimasto inavvertitamente nell’incarto DA __________, come risulta dalla stessa lettera di trasmissione;

richiamate le osservazioni 3.2.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere nulla in contrario all’ispezione richiesta;

richiamate altresì le osservazioni 2/6.2.2006 di PR 1, che non autorizza la trasmissione dei documenti;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante, conclusosi con decreto d’accusa DA __________. Con un primo scritto 14/15.11.2006, e con il successivo qui in esame del 24/25.11.2005, l’istante aveva chiesto di poter ottenere copia del verbale da lei reso nel corso del mese di __________.

2.

Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato il proprio accordo, mentre PR 1 si è opposto.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, l’istante era parte al procedimento penale, nel frattempo terminato. Essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

In concreto, considerato che la procedura si è conclusa con un decreto d’accusa, probabilmente senza un deposito atti, una parte (quale l’istante) ha diritto di ricevere copia degli atti del procedimento, ed in particolare del verbale da lei stessa reso. Dall’opposizione di PR 1 non emerge un contrario e prevalente interesse giuridico legittimo.

6.

L’istanza è accolta. Copia del verbale viene allegata alla presente decisione.

7.

Ritenuto che a seguito di un disguido questa Camera ha già reso una decisione con carico di tassa di giustizia e spese, con la presente si rinucia alle medesime.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.