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Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante

60.2007.265 · Tribunale d’appello Ticino

Del 13 ago 2007

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2007.265

Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 agosto 2007/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/10.7.2007 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale in cui era querelante;

premesso che l’istanza del 6.6.2007 è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera con scritto 9/10.7.2007;

ritenuto che l’istanza 6.6.2007 non specificava l’interesse giuridico legittimo, questa Camera ha chiesto con scritto 10.7.2007 di ulteriormente chiarire i motivi della richiesta;

preso atto dello scritto 12/13.7.2007 dell’istante, con il relativo allegato;

ritenuto che non si giustifica di interpellare altre parti, anche perché il procedimento penale è stato sospeso nella sua fase iniziale;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito della querela 4.2.1993 presentata dall’istante e da un altro legale, nel frattempo deceduto, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per reati contro l’onore in relazione ad un articolo apparso su di un periodico. Tra i collaboratori di detto periodico figurava anche il presidente dell’autorità di prima istanza della __________ del Distretto di Lugano. Dopo alcuni accertamenti, il procedimento è stato sospeso.

2.

In relazione ad un’istanza di ricusa e di ricorso alla Commissione cantonale di ricorso in materia __________, il qui istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento, in quanto le copie di cui disponeva sono andate distrutte a seguito dell’allagamento di un archivio.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante e parte civile) al procedimento nel frattempo chiuso, egli deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel presente caso, negativamente non ci sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo legata al ruolo di ex parte; positivamente, con lo scritto 12/13.7.2007 ed il relativo allegato, l’istante ha dimostrato l’esistenza di tale interesse.

6.

L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento potranno essere esaminati presso la cancelleria di questa Camera, con la possibilità di estrarre copie.

7.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha provocate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’avv. dr. IS 1, __________.

3.

Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.