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Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante

60.2008.18 · Tribunale d’appello Ticino

Del 22 feb 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/60-2008-18/it/istanza-di-ispezione-degli-atti-medico-quale-istante

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

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60.2008.18

Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 febbraio 2008/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/15.1.2008 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere un rapporto autoptico contenuto in un incarto penale;

richiamate le osservazioni 17/18.1.2008 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con le quali comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito dell’improvviso decesso di una persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) ordinando l’autopsia (AI 1).

2.

L’istante, medico curante dei genitori della persona deceduta, chiede una copia del referto autoptico, per orientare i genitori sulla causa del decesso del figlio. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, considerate le tragiche circostanze, è certamente dato un interesse giuridico legittimo per il medico istante.

5.

L’istanza è di principio accolta. Copia della relazione 18.12.2007 può essere trasmessa al medico istante da questa Camera, che ovviamente è tenuto al segreto professionale e potrà orientare i genitori del defunto sulle cause del decesso.

6.

Date le particolari circostanze del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.