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Istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante

60.2009.133 · Tribunale d’appello Ticino

Del 23 apr 2009

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.133

Istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 aprile 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/7.4.2009 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di alcuni incarti penali in relazione ad una domanda di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco;

richiamate le osservazioni 9/10.4.2009 di PI 1, il quale ritiene in particolare eccessiva e fuori luogo la richiesta di visionare gli atti, essendo a suo giudizio sufficienti l’estratto del casellario giudiziale prodotto all’autorità istante unitamente alla domanda di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco e le risposte date in sede di polizia, rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito della querela 21.12.2004 sporta da __________ __________ nei confronti del fratello PI 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, sub. vie di fatto, danneggiamento e ingiuria, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di non luogo a procedere 16.2.2005 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP __________).

A seguito della querela 11.9.2007 sporta da __________ __________ nei confronti, tra l’altro, del cognato PI 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, diffamazione, ingiuria e minaccia, il Ministero pubblico ha aperto un altro procedimento penale a carico del querelato, sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno 9.6.2008 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna per recesso di querela (NLP __________).

Infine, a seguito della querela 11.9.2007 sporta da __________ __________ (figlio di __________ __________) nei confronti di PI 1 per l’ipotesi di reato di minaccia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sempre a carico di quest’ultimo, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 1.12.2008 emanato dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna (NLP __________).

2.

Con la presente istanza la IS 1, per il tramite del capoufficio dell’Ufficio dei permessi, nell’ambito di una domanda presentata da PI 1 intesa ad ottenere il rilascio della Carta europea d’arma da fuoco (CEAF) in virtù della revisione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) del 20.6.1997, entrata in vigore il 12.12.2008, chiede di poter visionare gli atti dei surriferiti incarti penali.

Come esposto in entrata, PI 1 si rimette al giudizio di questa Camera, ritenendo in particolare eccessiva e fuori luogo la richiesta di visionare gli atti, essendo a suo giudizio sufficienti l’estratto del casellario giudiziale prodotto all’autorità istante unitamente alla domanda di rilascio della Carta europea d’arma da fuoco e le risposte date in sede di polizia (cfr., al proposito, osservazioni 9/10.4.2009 e la documentazione ivi annessa).

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

La revisione della Legge sulle armi (LArm, RS 514.54), entrata in vigore il 12.12.2008, è una conseguenza degli Accordi di Schengen e Dublino e agevola la lotta agli abusi in materia di armi. La revisione stabilisce quali oggetti sono considerati armi e definisce le procedure di acquisizione e le condizioni per il porto d’armi. Disciplina inoltre l’introduzione sul territorio svizzero e l’esportazione di armi fissando parimenti le condizioni che gli armaioli devono soddisfare per poter fabbricare le armi e commerciarle.

La LArm – per quanto interessa la fattispecie in esame – sancisce in particolare che chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen, deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d’arma da fuoco (art. 25b cpv. 1 LArm). La carta europea d’arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere, e per fucili, fucili a canna liscia, pistole e rivoltelle (armi soggette ad autorizzazione o armi soggette a dichiarazione) [cfr. art. 25b cpv. 2 frase 1 LArm; La legislazione sulle armi in seguito all’adeguamento a Schengen e alla revisione «nazionale», DFGP, Ufficio federale di polizia fedpol, p. 20; Rapporto no. 6103 R del 1°.4.2009 della Commissione della legislazione sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), p. 2]. La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la sua validità può essere prolungata di volta in volta di due anni (art. 25b cpv. 2 frase 2 LArm).

L’art. 46 OArm precisa che chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d’arma da fuoco (cpv. 1).

La domanda deve essere presentata con l’apposito modulo (ndr: scaricabile da Internet) alla competente autorità del Cantone di domicilio e deve essere corredata di un estratto del casellario giudiziale svizzero (rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda), di una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida e di due fototessere recenti (cpv. 2 e cpv. 3 lit. a – c). L’autorità cantonale competente annota nella carta europea d’arma da fuoco tutte le armi che il richiedente è autorizzato a possedere (cpv. 4). La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni. La sua durata di validità può essere prorogata due volte di due anni (cpv. 5).

Con il messaggio no. 6103 il Consiglio di Stato ha proposto la revisione della Legge di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 31.1.2000, per l’entrata in vigore il 12.12.2008 della nuova LArm e della relativa ordinanza.

Il rilascio della carta europea d’arma da fuoco ai sensi dell’art. 25a LArm (introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri) e dell’art. 25b LArm (esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri) è uno dei nuovi compiti del Cantone [Rapporto no. 6103 R del 1°.4.2009 della Commissione della legislazione sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), p. 1/2]. La competenza per l’applicazione della LArm e della LCLArm è stata demandata all’Ufficio dei permessi della IS 1, che si occupa anche del rilascio della carta europea d’arma da fuoco (Risposta a interrogazione numero r294.07 presentata da __________ __________ e conf., risoluzione no. 606 del 12.2.2007, p. 1).

La Commissione della legislazione, mediante il rapporto no. 6103 R dell’1.4.2009 sul messaggio 19.8.2008 concernente la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31.1.2000 (LCLArm), ha invitato il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di Stato no. 6103 e ad approvare l’annesso disegno di Legge cantonale sulle armi con le modifiche proposte al titolo e all’art. 7 cpv. 1.

5.

Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli incarti penali in questione, e considerato inoltre il tenore dell’art. 13 cpv. 1 LCArm (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge) – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

In siffatte circostanze, questa Camera autorizza il capoufficio dell’Ufficio dei permessi della IS 1, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, ad esaminare gli incarti penali NLP __________, NLP __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico, senza estrarre copia.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato l’art. 13 cpv. 1 LCLArm, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, Art. 46 — letto nella versione del 12 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 luglio 2010, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 15 marzo 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 15 agosto 2019, 14 dicembre 2019, 15 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 aprile 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 22 luglio 2025 e 1 giugno 2026.
  • Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, Art. 25a e Art. 25b — letto nella versione del 12 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 luglio 2010, 1 dicembre 2010, 16 luglio 2012, 1 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2016, 15 agosto 2019, 14 dicembre 2019, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.