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Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

60.2009.153 · Tribunale d’appello Ticino

Del 30 giu 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/60-2009-153/it/istanza-di-ispezione-degli-atti-terzo-quale-istante

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.153

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 giugno 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/16.4.2009 – completata il 29.5./2.6.2009 – presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta 3.4.2009 è pervenuta al Ministero pubblico il 7.4.2009, che in data 16.4.2009 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera;

ritenuto che, su richieste 21.4.2009 e 18.5.2009 di questa Camera, IS 1 ha completato la sua istanza il 29.5./2.6.2009;

richiamate le osservazioni 15.6.2009 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera;

richiamate altresì le osservazioni 10/12.6.2009 di PI 3, concludenti per la reiezione dell’istanza;

rilevato che PI 2 è nel frattempo deceduto;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito della querela 16.12.1998 sporta da PI 2 – deceduto il __________ – nei confronti dell’allora moglie PI 3 per le ipotesi di reato di appropriazione semplice e furto, poiché quest’ultima avrebbe prelevato da un libretto al portatore l’importo di CHF 43'666.75, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere interno 21.4.1999 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Bertoli per recesso di querela (NLP __________ – inc. MP __________).

2.

Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1, figlia di †PI 2 e PI 3, chiede di ottenere, in copia, il rapporto di polizia relativo al suddetto incarto penale.

A suffragio della sua richiesta afferma che "(…) durante un interrogatorio di mia madre (…), la stessa disse che il libretto al portatore (di cui lei prelevò l’intera somma) le fu dato da me e nell’interrogatorio appare il mio nome, motivo per cui in quanto parte di causa chiedo di avere copia degli atti" (completazione dell’istanza 29.5./2.6.2009).

3.

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera. PI 3, dal canto suo, si oppone alla richiesta, asserendo che da diversi anni e, soprattutto dalla morte dell’ex marito, sua figlia IS 1 continuerebbe a crearle dei problemi così come ai suoi due fratelli. PI 2 non ha potuto essere interpellato, essendo nel frattempo deceduto.

4.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

5.

Dagli atti dell’incarto penale in questione emerge che IS 1 è stata interrogata in qualità di teste, ma non risulta che la stessa sia stata parte al procedimento penale in qualità di parte lesa o si sia costituita parte civile. Ciò posto e considerato inoltre l’esito del procedimento penale, che oltre dieci anni fa è sfociato in un decreto di non luogo a procedere interno per recesso di querela da parte di PI 2, nel frattempo deceduto, non si può ritenere che IS 1 abbia un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP che prevale sugli interessi delle parti coinvolte (†PI 2 e PI 3) al procedimento penale.

6.

L’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.