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Ricorso contro un provvedimento del presidente del Tribunale competente anteriore al pubblico dibattimento

60.2009.17 · Tribunale d’appello Ticino

Del 18 gen 2009

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Consultato il 10 set 2026

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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.17

Ricorso contro un provvedimento del presidente del Tribunale competente anteriore al pubblico dibattimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 gennaio 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 16.1.2009 presentato da

RI 1, ,

patr. da: PR 1

contro

la decisione 16.1.2009 del presidente della Corte delle assise criminali di __________ giudice Mauro Ermani con la quale autorizza il perito giudiziario dr. med. __________ a produrre al dibattimento una relazione scritta sul rapporto medico-legale del dr. med. __________, consulente della difesa;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con atto di accusa 22.10.2008 il magistrato inquirente ha deferito davanti alla Corte delle assise criminali di __________, tra l’altro, RI 1, in detenzione preventiva dal 2.2.2008, siccome accusato di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP “per avere, a __________, in via __________, la sera del __________, dopo le ore 23.40, intenzionalmente concorso (…) nel cagionare la morte di __________ colpendolo dapprima con pugni e poi con calci in parti vitali segnatamente al capo e al collo, tali da causargli la lacerazione dell’arteria vertebrale sinistra intracranica con conseguente emorragia cerebrale che ne determinò il decesso intervenuto il 02.02.2008 presso l’__________ di __________, (…)” [punto A.1., ACC __________] e di pornografia ex art. 197 cifra 3 CP [punto D.5., __________];

che il pubblico dibattimento è stato aggiornato, con il consenso delle parti, a lunedì 19.1.2009, con continuazione nei giorni successivi;

che con scritto 15.1.2009 il procuratore pubblico ha comunicato al presidente della Corte di reputare opportuno che il perito giudiziario dr. med. __________ redigesse sulla perizia di parte del dr. med. __________ un rapporto scritto da presentare al dibattimento;

che RI 1, preso atto di tale richiesta, si è opposto alla medesima ritenendo che il rapporto avrebbe rappresentato un complemento/nuova perizia giusta l’art. 148 CPP, che i diritti della difesa sarebbero stati messi in pericolo dall’impossibilità di sottoporre il rapporto del perito giudiziario al proprio consulente di parte e che il principio dell’oralità non sarebbe stato rispettato;

che con scritto 16.1.2009 il presidente della Corte ha trasmesso al magistrato inquirente la presa di posizione del patrocinatore di RI 1 indicando che il dr. med. __________ era senz’altro autorizzato a presentare al dibattimento una breve relazione scritta nella quale, preso atto delle perizie di parte, illustrava i motivi per i quali confermava o smentiva le sue conclusioni e che il principio dell’oralità e dell’immediatezza era senz’altro garantito dalla presenza in aula di tutti i periti e da un eventuale confronto tra di essi;

che copia di detto scritto è stato inviato anche al perito giudiziario ed ai legali degli accusati e della parte civile;

che con gravame 16.1.2009, consegnato brevi manu alla cancelleria di questa Camera alle ore 17.02, RI 1 postula, preliminarmente, di concedere al ricorso effetto sospensivo e quindi di fare ordine al presidente della Corte di aggiornare la data d’inizio del dibattimento dopo la sua evasione, in via principale, di dichiarare nulla o di annullare la decisione 16.1.2009 e di conseguenza di revocare l’autorizzazione al perito giudiziario di presentare la sua relazione scritta e, in via subordinata, di modificare la decisione impugnata nel senso che il perito giudiziario è tenuto a presentare il suo referto peritale al Tribunale entro le ore 12.00 di domenica 18.1.2009;

che il qui ricorrente ritiene questa Camera competente a pronunciarsi sul gravame giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP;

che la Camera dei ricorsi penali – in applicazione della citata disposizione – è autorità di ricorso “contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge”;

che la Camera dei ricorsi penali – secondo giurisprudenza – è competente a pronunciarsi sulle questioni prettamente organizzative connesse con il dibattimento decise dal presidente della Corte delle assise rispettivamente dal giudice della Pretura penale: non ogni decisione di questi ultimi è, di conseguenza, necessariamente impugnabile a questa Camera [cfr. decisioni 2.4.2008 (inc. __________) e 26.2.2008 (inc. __________)];

che nel presente caso RI 1 reputa la richiesta del magistrato inquirente – intesa alla presentazione di un rapporto scritto del perito giudiziario ai pareri di parte – “(…) un vero e proprio complemento peritale/nuova perizia volta all’evidenza a contestare le conclusioni del consulente della difesa, (…)” (ricorso 16.1.2009, p. 2);

che, quindi, per suo stesso dire, si tratterebbe di una prova [cfr. anche il riferimento all’art. 148 CPP (ricorso 16.1.2009, p. 4), collocato nel capitolo V (perizia) del titolo V (prove) del CPP];

che prima del dibattimento, giusta l’art. 227 cpv. 6 CPP, “l’ammissione o la reiezione di prove notificate e la loro assunzione d’ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali”;

che al dibattimento l’art. 228 CPP permette alle parti di chiedere o produrre dei mezzi di prova anche dopo l’espirazione dei termini fissati dall’art. 227 cpv. 1 CPP, e sulle richieste decide la Corte;

che il testo dell’art. 227 cpv. 6 in fine CPP è chiaro nell’escludere la possibilità di impugnare le decisioni sulle prove del presidente emanate nella fase predibattimentale;

che come risulta dai lavori preparatori “non è dato ricorso contro questa ordinanza (né al proponente in caso di reiezione, né tanto meno alla controparte in ogni caso), non tanto per evitare ritardo nell’aggiornamento del processo, quanto perché in sostanza spetterà alla Corte (se verrà nuovamente investita del problema) di decidere in merito, con miglior cognizione di rilevanza, utilità e opportunità, che non la Camera dei ricorsi penali” (Messaggio n. 3163 A del 20.3.1991, p. 209);

che l’art. 227 cpv . 6 CPP costituisce una “lex specialis” rispetto alla competenza generale prevista a favore di questa Camera all’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, invocato dal ricorrente: quest’ultima disposizione riserva espressamente “salvo contraria disposizione di legge” [decisione 23.1.2007 di questa Camera, inc. __________];

che, in simile chiara situazione legale, questa Camera non può che concludere alla propria incompetenza ad entrare nel merito del gravame presentato dal ricorrente;

che la citazione dei lavori preparatori surriferita, nonché l’assetto generale della procedura penale permetteranno comunque al ricorrente di invocare le censure descritte nel gravame nel corso del dibattimento rispettivamente nel contesto di un eventuale ricorso per cassazione;

che il ricorso è irricevibile;

che, in queste circostanze, la richiesta di effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto;

che la tassa di giustizia – quantificata in CHF 1'000.-- in considerazione della scontata manifesta infondatezza del gravame – e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 227, 228, 284 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il ricorso è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione (anticipata per fax) con copia del ricorso:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 111 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 148, Art. 227, Art. 228 e Art. 284 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.