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Istanza di ispezione degli atti

60.2009.293 · Tribunale d’appello Ticino

Del 11 set 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/60-2009-293/it/istanza-di-ispezione-degli-atti

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.293

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

11 settembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/5.8.2009 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia relativo ad un procedimento penale per abuso di carta di credito;

richiamate le osservazioni 19/20.8.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella mediante le quali chiede che l’istanza venga esaminata alla luce della costante giurisprudenza di questa Camera;

richiamate le osservazioni 21.8.2009 di PI 2 mediante le quali autorizza l’invio del rapporto di polizia;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una segnalazione da parte di PI 2, operata su consiglio dell’istituto istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro ignoti per titolo di acquisizione illecita di dati e abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (inc. __________) in relazione ad una serie di prelievi mediante carta di credito avvenuti il 9.6.2009 a __________. Nell’ambito di detto procedimento la polizia cantonale ha allestito un rapporto datato 23.6.2009 (AI 1).

2.Con la presente procedura, l’istituto bancario istante chiede di poter ricevere copia del surriferito rapporto di polizia. Il procuratore pubblico si è rimesso alla decisione di questa Camera, mentre PI 2 ha autorizzato la trasmissione del rapporto.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso è pacifico l’interesse della banca istante ritenuto come il conto su cui sono addebitati i prelievi della carta di credito oggetto di malversazioni sia presso il IS 1.

5.L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto 23.6.2009 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istituto richiedente.

6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.