Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Istanza di ispezione degli atti. banca quale istante con riferimento ad abuso di carta di credito

60.2009.367 · Tribunale d’appello Ticino

Del 27 nov 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/60-2009-367/it/istanza-di-ispezione-degli-atti-banca-quale-istante-con-riferimento-ad-abuso-di-carta-di-credito

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.367

Istanza di ispezione degli atti. banca quale istante con riferimento ad abuso di carta di credito

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 novembre 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/2.10.2009 presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia relativo ad un abuso di carta di credito;

richiamate le osservazioni 3/4.11.2009 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

PI 2 in data 28.9.2009 ha dichiarato un sinistro in relazione alla propria carta Maestro: in particolare egli contesta un prelevamento avvenuto presso __________. Nel formulario di sinistro PI 2 ha indicato di aver presentato denuncia in data 26.9.2009 alla polizia di __________, ciò che ha portato all’apertura di un procedimento penale (inc. MP __________).

2.

Con la presente istanza, la banca che gestisce il conto in relazione al quale è emessa la carta Maestro chiede di poter avere copia del rapporto di polizia. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre PI 2, interpellato, non si è espresso.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Divenendo queste situazioni sempre più frequenti, è il caso con la presente di emanare una decisione di principio.

In caso di dichiarazioni di sinistri, in relazione ad abusi di carte Maestro, di altre carte simili, o di carte di credito, a seguito di clonazione, sottrazione o di altre eventuali utilizzazioni improprie, occorre ammettere che la banca che gestisce il conto in relazione al quale è emessa la carta ha un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a ottenere copia almeno della denuncia, dell’eventuale decisione finale, così come degli atti dell’eventuale procedimento, e ciò per un verso per facilitare la liquidazione e l’eventuale risarcimento del sinistro, e per altro verso per adottare eventualmente le misure preventive atte a scongiurare questo genere di pregiudizi. In questa situazione pertanto il Ministero pubblico potrà direttamente trasmettere gli atti pertinenti, senza più dover ricorrere alla procedura dell’art. 27 CPP.

5.

L’istanza è accolta. Alla banca istante verrà pertanto inviata copia del rapporto di segnalazione del 29.9.2009 della polizia, nonché copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9.11.2009, in allegato alla copia della presente decisione a lei destinata.

6.

Considerato come si tratti di una decisione di principio, non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.