Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante

60.2009.377 · Tribunale d’appello Ticino

Del 25 nov 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/60-2009-377/it/istanza-di-ispezione-degli-atti-gia-indiziato-quale-istante

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.377

Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 novembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/15.10.2009 presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;

richiamate le osservazioni 22/23.10.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella con le quali chiede di respingere l’istanza;

richiamato lo scritto 30.10/2.11.2009 del patrocinatore di PI 2 con il quale comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una segnalazione della ex moglie dell’istante (verbale del 30.7.2004, AI 1), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento per atti sessuali con fanciulli (inc. MP __________). L’incarto si è concluso con una decisione di non luogo a procedere non motivato del 10.8.2009 (NLP __________).

2.

Con la presente richiesta, l’istante si duole di non aver potuto esigere, in ragione del periodo di ferie, la motivazione del non luogo a procedere: chiede di avere copia dell’atto di denuncia e degli atti di polizia, nonché delle motivazioni che hanno portato al decreto, al fine di tutelare i propri diritti. Alla richiesta si oppone il procuratore pubblico, mentre che la patrocinatrice di PI 2 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Nel presente caso, di principio va riconosciuto all’istante un legittimo interesse giuridico, addirittura presunto, quale ex parte al procedimento (in veste di indiziato).

A questo interesse dell’istante si contrappone quello del figlio, in relazione al quale è stato aperto il procedimento, relativo ad un’imputazione delicata. Dall’incarto penale emerge comunque una situazione di rapporti interpersonali non proprio idilliaca.

Premesso che l’accesso agli atti non può essere concesso per ovviare alla mancanza di motivazione del decreto di non luogo a procedere, ritenuto che l’istante non specifica quali sarebbero i propri interessi che vorrebbe tutelare con il richiesto accesso agli atti, si devono gioco forza far prevalere gli interessi del figlio a che non venga più riesumata questa vicenda, per evitare il rischio di strumentalizzazione delle informazioni così eventualmente acquisite. Per questi motivi, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, prevale quello del figlio.

5.

L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.