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Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante

60.2009.4 · Tribunale d’appello Ticino

Del 27 gen 2009

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.4

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 gennaio 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.1.2009 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare e a fotocopiare gli atti dell’incarto penale MP __________;

richiamate le osservazioni 9/12.1.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito della denuncia 9.7.2007 sporta da __________ __________, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________ __________, nei confronti del fratello IS 1 per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 11.11.2008 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (NLP __________ - MP __________). Avverso la predetta decisione non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP.

2.

Con scritto 7/8.1.2009 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede di poter esaminare e fotocopiare gli atti del surriferito procedimento penale. A suffragio della sua richiesta precisa che in data 5.12.2008 __________ __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________) ha promosso una petizione con istanza di misure cautelari presso la Pretura di __________ contro il suo assistito (cfr. doc. 1.a annesso all’istanza 7/8.1.2009). In data 9.12.2008 il pretore, in applicazione dell’art. 168 CPC, gli ha assegnato un termine di trenta giorni per presentare l’allegato di risposta, che scadrà entro pochi giorni, fissando inoltre un’udienza di discussione il 2.2.2009 (doc. 1.b e 1.c, annessi all’istanza 7/8.1.2009). Adduce che la sua richiesta è stata presentata nel legittimo interesse allo scopo di potersi documentare al meglio ai fini del suddetto procedimento civile, allegando parimenti copia di uno scritto datato 20.10.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale ha deciso le modalità di accesso agli atti per la persona di __________ __________ ed il suo patrocinatore con riferimento al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ (doc. 1.d annesso all’istanza 7/8.1.2009).

Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel caso in esame la richiesta appare certamente giustificata, considerato che il qui istante è stato parte (quale denunciato) al procedimento penale, nel frattempo archiviato, che è data indubbiamente una connessione tra il procedimento civile pendente presso la Pretura di __________ e il procedimento penale di cui all’inc. MP __________, che entrambi i procedimenti concernono in sostanza il medesimo complesso dei fatti e che le parti sono le stesse in entrambe le sedi. A ciò va aggiunto che con scritto 20.10.2008 il procuratore pubblico aveva autorizzato il patrocinatore del denunciante ad accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, ad eccezione dell’incarto dell’Ufficio delle procedure speciali riguardante IS 1, qui istante. È quindi senz’altro adempiuto un interesse legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

L’istante e/o il suo patrocinatore, avv. PR 1, potranno esaminare l’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico e fotocopiare i documenti di cui necessitano per il procedimento civile.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione (anticipata via fax):

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 e Art. 186 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 168 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.