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Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità - Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante

60.2011.289 · Tribunale d’appello Ticino

Del 17 ott 2011

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Consultato il 10 set 2026

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  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2011.289

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità - Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

17 ottobre 2011/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/8.09.2011 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di due incarti penali sfociati in due decreti di accusa entrambi cresciuti in giudicato (DA __________ e DA __________);

richiamate le osservazioni 22/23.09.2011 di PI 1 e 4/5.10.2011 di __________, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 9.05.2011 il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, visti gli art. 352 ss. CPP e ritenuto che nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ i fatti sono stati sufficientemente chiariti, ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1, cittadino __________, siccome ritenuto colpevole di attività lucrativa senza autorizzazione giusta gli art. 115 cpv. 1 lit. c LStr e art. 23 LDDS "per avere, a __________, dall’autunno 2005 all’autunno 2010, e meglio per 10 giorni all’anno corrispondenti al periodo della vendemmia, esercitato un’attività lucrativa come dipendente, presso i vigneti del viticoltore __________, senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 300.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 50.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

Il medesimo giorno il procuratore pubblico, visti gli art. 352 ss. CPP e ritenuto che nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, i fatti sono stati sufficientemente chiariti, ha inoltre posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________, siccome ritenuto autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta gli art. 117 cpv. 1 LStr e art. 23 LDDS "per avere, a __________, dall’autunno 2005 all’autunno 2010, nella sua qualità di viticoltore nonché di proprietario di alcuni vigneti, impiegato il richiedente l’asilo PI 1 per il periodo della vendemmia e meglio per circa 10 giorni all’anno, sapendo che lo stesso non era autorizzato a lavorare in Svizzera, poiché privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna (per complessivi CHF 210.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

Entrambi i decreti sono cresciuti in giudicato il 10.06.2011.

2.

Con la presente istanza l’IS 1 chiede anzitutto di poter accedere agli atti del procedimento penale riguardante PI 1, dovendo verificare se il medesimo, quale richiedente l’asilo posto al beneficio di prestazioni assistenziali unitamente a sua moglie, abbia percepito indebitamente delle prestazioni conseguendo degli introiti non dichiarati. Postula inoltre di poter accedere agli atti del procedimento penale inerente al suo presunto datore di lavoro (__________) per compiere una doppia verifica sui redditi o sostanza dichiarati da entrambi.

Con osservazioni 22/23.09.2011 PI 1 afferma di aver lavorato presso __________ per la vendemmia, ma di non aver percepito denaro da lui e di averlo aiutato essendo un suo amico, senza opporsi alla richiesta.

Con scritto 4/5.10.2011 __________ non si oppone alla richiesta, fornendo le sue spiegazioni riguardo a quanto accaduto.

3.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è domandata la compulsazione degli atti, considerati inoltre l’art. 26 Laps (restituzione di prestazioni indebitamente percepite), l’art. 36 Las (prestazioni ottenute indebitamente), l’art. 67 Las (obbligo di informazione) e gli art. 1 e 2 lit. a del relativo regolamento (competenza) – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 1 e di __________, che peraltro non si sono opposti all’istanza.

In particolare il contenuto dei rapporti di polizia allestiti nell’ambito di entrambi i procedimenti penali potrebbero, in effetti, essere potenzialmente utili all’autorità istante ai fini delle sue incombenze.

Di conseguenza, un funzionario dell’IS 1, tenuto al segreto d’ufficio/professionale, è autorizzato da questa Corte ad esaminare gli incarti MP __________ e MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, compatibilmente con i suoi impegni.

Il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze.

5.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Viste la natura dell’autorità istante, la finalità della richiesta, la Laps e la Las, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 352 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Art. 36 e Art. 67 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 novembre 2015, 13 settembre 2016, 1 gennaio 2017 e 8 aprile 2017.
  • Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013.