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Istanza di ispezione degli atti. accusatore privato quale istante

60.2013.7 · Tribunale d’appello Ticino

Del 21 gen 2013

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2013.7

Istanza di ispezione degli atti. accusatore privato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 gennaio 2013/dr

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19.12.2012/8.01.2013 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere la trasmissione degli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato, sfociato nel DA __________;

premesso che la richiesta datata 19.12.2012 è giunta al Ministero pubblico il 20.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 7/8.01.2013, segnalando che nulla osta alla consegna di quanto richiesto;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela sporta il 20.12.2011 da IS 1 in relazione ai fatti accaduti a __________, il 18.12.2011, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro ignoti (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 15.10.2012 (DA __________) mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici qualificate giusta l’art. 123 cifra 2 CP "per avere, il 18.12.2011, a __________, colpendolo con il dorso della mano al viso per poi spintonarlo all’indietro tanto da farlo cadere di schiena su una panchina, nonché colpendolo con oggetti pericolosi, segnatamente due bicchieri di vetro in testa e al volto, cagionato a IS 1 le lesioni emergenti dal certificato medico, agli atti, allestito il 22.12.2011 dal dr. med. __________ di __________ " e di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP "per avere, il 18.12.2011, a __________, colpendo al volto IS 1 come descritto sub 1, intenzionalmente danneggiato gli occhiali di proprietà dell’accusatore privato" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 2'700.-- [con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di novanta giorni (art. 34 e 36 CP)], al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato al competente foro civile per far valere le sue pretese (DA __________);

che il suddetto decreto è passato in giudicato il 19.11.2012;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede la conferma che il DA __________ sia passato in giudicato e la trasmissione, in copia, degli atti formanti l’incarto MP __________ (doc. 1.a);

che a suffragio della sua richiesta precisa che nel DA __________ IS 1, in qualità di accusatore privato, è stato rinviato al competente foro per le pretese di natura civile e che egli è intenzionato ad intraprendere un’azione civile di risarcimento dei danni causati da PI 2;

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stato il qui istante parte (in qualità di accusatore privato) al procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e la sua finalità – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto MP __________ riguardanti la sua persona e del decreto di accusa 15.10.2012 (DA __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel DA __________ ha rinviato il qui istante al competente foro civile per far valere eventuali pretese: egli necessita dunque della documentazione richiesta allo scopo di avviare un procedimento civile nei confronti dell’imputato;

che di conseguenza il verbale del procedimento (art. 77 CP) del 28.12.2012, l’e-mail 22.12.2011 (AI 1), il conferimento di mandato alla polizia fase investigativa 22.12.2011 (AI 2), il rapporto di segnalazione 31.01.2012 (AI 3), il mandato di accompagnamento coattivo 27.02.2012 (AI 4), il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.07.2012 limitatamente alla fattispecie inerente alla persona di IS 1 (AI 5), lo scritto 3.10.2012 del procuratore pubblico inviato a IS 1 (AI 6), i giustificativi trasmessi da IS 1 (AI 8) di cui all’inc. MP __________ e il decreto di accusa 15.10.2012 (DA __________) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che non vengono, per contro, trasmessi le parti del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.07.2012 riguardanti un’altra fattispecie (AI 5) e l’estratto del casellario giudiziale svizzero di PI 2 (AI 7), poiché estranei ai fini della procedura civile e nel rispetto del diritto di essere sentito;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 36, Art. 77 e Art. 144 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.