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Infrazione aggravata alla LStup per aver trasportato per conto di terzi 77,6 kg di marijuana e affittato a terzi il suo appartamento per il deposito e la lavorazione di marijuana, realizzando un guadagno considerevole

72.2003.137 · Tribunale d’appello Ticino

Del 5 mar 2009

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2003.137

Infrazione aggravata alla LStup per aver trasportato per conto di terzi 77,6 kg di marijuana e affittato a terzi il suo appartamento per il deposito e la lavorazione di marijuana, realizzando un guadagno considerevole

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

5 marzo 2009/nk

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

lic.iur. Cristina Simoni

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

detenuto dal 25 settembre all’8 ottobre 2003;

prevenuto colpevole di:

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo un guadagno considerevole,

e meglio per avere,

senza essere autorizzato, fra il mese di giugno 2002 e il 23 settembre 2003, ripetutamente detenuto, trasportato, importato, esportato e trafficato per conto di terzi e a fine di lucro, delle sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, affittando parimenti degli spazi in un suo stabile per depositare, essicare e confezionare della canapa a scopo di stupefacente,

in particolare per avere,

A. Trasportato per conto di __________

fra giugno 2002 e maggio 2003, da __________ a __________, complessivamente ca. 42 kg di marijuana in 9 diversi viaggi (con un carico da 3 a 8 kg l’uno) effettuati con il suo veicolo Volvo targato __________, ottenendo un compenso complessivo di fr. 7'300.-- (fr. 500/750.-- a viaggio). Merce poi venduta dal __________ a vari negozi di canapaio di __________;

B. Trasportato per conto di __________

fra giugno 2003 e il 23 settembre 2003 (giorno del suo arresto a __________), in 6 diversi viaggi fra __________, __________, il Ticino e successivamente l’Italia dove provvedeva alla consegna su indicazione della committente, complessivamente ca. 35,6 kg di marijuana, attenendo un compenso globale di ca. € 20'000.- (€ 500.- per ogni kg trasportato e poi € 5'000.- a viaggio);

C. Affittato a __________

a partire dal mese di maggio 2003, un suo appartamento ubicato a __________, nel quale sapeva esservi poi depositata, essicata e confezionata della marijuana ad opera del locatario dal quale si era fatto anticipare fr. 12'000.-- a titolo di canone d’affitto per i primi 6 mesi;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LStup.;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 146/2003 del 10.12.2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico .

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:05.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, tenuto conto del tempo trascorso nonché della collaborazione dell’accusato, chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna di AC 1 alla pena di 360 aliquote da fr. 30 .- cadauna, nonché la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale si associa alla proposta del Procuratore pubblico chiedendo la restituzione al suo patrocinato di alcuni effetti personali, segnatamente della Postcard, della rubrica telefonica color nero, della mappetta in pelle marrone con contenuto cartaceo, dell’agenda 2003 nera.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

commessa, nel periodo giugno 2002 - 23 settembre 2003,

in Ticino ed in altre località svizzere e straniere,

trasportando per conto di terzi all'incirca 77,6 kg di marijuana dietro remunerazione, nonché affittando il suo appartamento per il deposito, l'essicazione e la confezione di marijuana da mettere in commercio,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando un guadagno considerevole?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3. Deve essere ordinata la confisca di quanto ancora in sequestro, ad eccezione della Postcard, della rubrica telefonica color nero, della mappetta in pelle marrone con contenuto cartaceo, dell’agenda 2003 nera?

Preso atto:

che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza;

che, per quanto riguarda gli oggetti da confiscare rispettivamente restituire, al dibattimento è stato chiarito che la Volvo e il computer ACER sono già stati restituiti al condannato, le armi sono state già dissequestrate ma messe a disposizione dell’Ufficio armi e munizioni;

che pure da restituire al condannato sono gli effetti personali elencati nel rapporto di sequestro del 25.9.2006 ore 16:00;

che per quel che ne è degli apparecchi per la coltivazione “indoor” gli stessi sono da confiscare (insieme alla marijuana e a materiale cartaceo vario); pur essendo di proprietà di __________ per praticità vengono confiscati in questa sede (cfr. verb. di sequestro del 25.9.2003).

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,

visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

19 cifre 1 e 2 LStup;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

agendo per mestiere, ovvero realizzando un guadagno considerevole,

trasportato per conto di terzi da __________ a __________ risp. da __________ a __________ e in Italia, complessivamente all'incirca 77,6 kg di marijuana dietro un compenso di fr. 7'300.- e di Euro 20'000.-, nonché affittato a terzi, a __________, dietro un compenso di fr. 12'000.-, il suo appartamento per il deposito, l'essicazione e la confezione di marijuana, nelle suindicate località svizzere e straniere,

nel periodo giugno 2002 - 23 settembre 2003,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr. 10'800.- (diecimilaottocento), corrispondenti a 360 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

È ordinata la confisca:

- della marijuana sequestrata, da distruggere;

- di fr. 741.- nei quali vanno computate la tassa di giustizia e le spese processuali;

- due Natel Nokia;

- carte con indirizzi di canapai e liste di numeri di telefono, buste e minigrip contenenti canapa e haschisch.

5.

È ordinata la restituzione al condannato:

- della Postcard;

- della rubrica telefonica color nero;

- dell’agenda 2003 di colore nero;

- della mappetta in pelle marrone e il suo contenuto.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 937.60

Spese diverse fr. 853.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'141.35

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 49, Art. 51, Art. 69 e Art. 70 — letto nella versione del 1 febbraio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 2 — letto nella versione del 12 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.