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72.2003.99

Tribunale d’appello Ticino

Del 17 feb 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/72-2003-99/it/72-2003-99

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
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  3. Tribunale d’appello Ticino
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2003.99

72.2003.99

Rubrum

Incarto n.

Mendrisio,

17 febbraio 2004/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretario:

Enzo Barenco

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

__________,

prevenuto colpevole di:

1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

fra il mese di febbraio 1999 e il mese di febbraio 2003

in varie località e alle dipendenze di diverse ditte,

ripetutamente coltivato un quantitativo complessivo di ca. 18'000 piantine di canapa che sapeva essere destinate alla produzione di sostanza stupefacente (marijuana),

vendendo parimenti un quantitativo imprecisato di marijuana,

e meglio per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:

1.1. fra il mese di febbraio 1999 e il mese di febbraio 2000

a __________,

in veste di commesso,

presso il negozio di canapaio __________,

venduto, un quantitativo imprecisato di marijuana, percependo per tale mansione un salario lordo mensile di fr. 3'400.--;

1.2. fra il mese di marzo 2000 e il mese di aprile 2000

ad __________,

presso la ditta __________,

in veste di operaio,

collaborato alla ristrutturazione di locali per la coltivazione indoor di canapa destinate alla produzione di sostanza stupefacente (marijuana), percependo per tale mansione un salario lordo mensile di fr. 3'400.--;

1.3. fra il mese di aprile 2001 e il mese di ottobre 2001

a __________,

presso la ditta __________,

in veste di giardiniere,

ripetutamente coltivato un quantitativo complessivo di ca. 3'000 piantine di canapa destinate alla produzione di sostanza stupefacente (marijuana), percependo per tale mansione un salario lordo mensile di fr. 3'400.--;

1.4. nel corso del mese di novembre 2001

a __________,

in veste di commesso,

presso il negozio di canapaio __________,

venduto un quantitativo imprecisato di marijuana, percependo per tale mansione un salario lordo mensile di ca. fr. 3'400.--;

1.5. fra il mese di dicembre 2001 e il mese di maggio 2002

a __________,

presso la ditta __________,

in veste di giardiniere,

ripetutamente coltivato un quantitativo complessivo di ca. 8'000 piantine di canapa destinate alla produzione di sostanza stupefacente (marijuana), percependo per tale mansione un salario netto mensile di ca. fr. 3'500.--;

1.6. fra l'inizio di agosto 2002 e il mese di febbraio 2003

a __________,

presso la ditta __________,

in veste di giardiniere,

ripetutamente coltivato un quantitativo complessivo di ca. 7'000 piantine di canapa destinate alla produzione di sostanza stupefacente (marijuana), percependo per tale mansione un salario netto mensile di ca. fr. 3'500.--;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

ripetuta mente acquistato per il suo consumo personale presso vari negozi di canapaio,

un quantitativo imprecisato di marijuana;

fatti avvenuti a __________, a __________ ed in altre imprecisate località nel corso dell'anno antecedente al 27 marzo 2003;

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

e meglio come descritto nel decreto d'accusa __________/2003 del 25 aprile 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Inoltre prevenuto colpevole di:

ripetuta infrazione alla LF suoli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

in veste di giardiniere/venditore,

coltivato per conto di __________,

un quantitativo imprecisato di piantine di canapa destinate alla produzione di sostanza stupefacente (marijuana) dalle quali ne sono stati ricavati ca. 5 kg di fiori secchi, di cui ca. 2 Kg venduti da lui personalmente, sempre per conto di __________, nel negozio di canapaio __________ sotto forma di sacchetti "odorosi";

fatti avvenuti a __________ e a __________ fra il mese di giugno e il mese di ottobre 2002;

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 106/2003 del 25 settembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti § Il procuratore pubblico __________ i.

§ L'accusato __________, assistito dal difensore d'ufficio avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 16:00 alle ore 17:10.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale conferma il contenuto del decreto d'accusa e dell'atto d'accusa aggiuntivo in esame e conclude chiedendo che __________ venga condannato a 5 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente per 5 anni.

§ Il Difensore, il quale contesta, immediatamente l'episodio descritto al pto 1.2. del decreto d'accusa e chiede il proscioglimento dell'accusato. Illustrata la particolare situazione di tolleranza in cui operava il __________, con parvenza di legalità sostiene che il suo cliente abbia avuto sufficienti ragioni per credere che i suoi atti fossero leciti (errore di diritto), motivo per cui chiede che sia per l'infrazione, così come pure per la contravvenzione (consumo saltuario e caso di lieve entità) si prescinda da ogni pena.

Subordinatamente e per coerenza chiede una pena non superiore ai 110 giorni proposti allora con i due DA (oggi il PP ne ha richiesti 150 gg.).

In via ancor più subordinata, tenuto conto di una colpa lieve, della spontanea e completa confessione, del fatto che egli è incensurato e del suo ruolo subordinato, chiede una riduzione della pena proposta fino ad un massimo di 45 gg. di detenzione da sospendere condizionalmente per 2 anni.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: __________

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

alle dipendenze delle ditte __________, e per conto di __________,

1.1.1. nel periodo febbraio 1999-febbraio 2000,

venduto un quantitativo imprecisato di marijuana;

1.1.2. nel periodo marzo 2000-aprile 2000,

collaborato alla ristrutturazione di locali per la coltivazione Indoor di canapa destinate alla produzione di stupefacente;

1.1.3. nel periodo aprile 2001-ottobre 2001,

coltivato un quantitativo complessivo di ca. 3'000 piantine di canapa destinate alla produzione di stupefacente;

1.1.4. nel mese di novembre 2001,

venduto un quantitativo imprecisato di marijuana;

1.1.5. nel periodo dicembre 2001-maggio 2002,

coltivato un quantitativo complessivo di ca. 8'000 piantine di canapa destinate alla produzione di stupefacente;

1.1.6. nel periodo agosto 2002-febbraio 2003,

coltivato un quantitativo complessivo di ca. 7’000 piantine di canapa destinate alla produzione di stupefacente;

1.1.7. nel periodo giugno-ottobre 2002,

coltivato un quantitativo imprecisato di piantine di canapa destinate alla produzione di stupefacente dalle quali ne sono stati ricavati ca. 5 kg di fiori secchi di cui ca. 2 kg venduti personalmente, sempre per conto di __________,

nel negozio di canapaio __________ sotto forma di sacchetti odorosi;

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

acquistato per il proprio consumo presso vari negozi di canapaio un quantitativo imprecisato di marijuana,

e meglio come descritto dal decreto di accusa e dall’atto di accusa?

2. Ha agito per errore di diritto?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.2 e 2.;

visti gli art. 11, 18, 20, 36, 41, 63, 66 e 68 CP;

19 n. 1 e 19a n. 1 LS;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

__________ è autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

alle dipendenze delle ditte __________, e per conto di __________,

1.1.1

nel periodo febbraio 1999-febbraio 2000,

venduto un quantitativo imprecisato di marijuana;

1.1.2

nel periodo aprile 2001-ottobre 2001,

coltivato un quantitativo complessivo di ca. 3'000 piantine di canapa destinate alla produzione di stupefacente;

1.1.3

nel mese di novembre 2001,

venduto un quantitativo imprecisato di marijuana;

1.1.4

nel periodo dicembre 2001-maggio 2002,

coltivato un quantitativo complessivo di ca. 8'000 piantine di canapa destinate alla produzione di stupefacente;

1.1.5

nel periodo agosto 2002-febbraio 2003,

coltivato un quantitativo complessivo di ca. 7’000 piantine di canapa destinate alla produzione di stupefacente;

1.1.6

nel periodo giugno-ottobre 2002,

coltivato un quantitativo imprecisato di piantine di canapa destinate alla produzione di stupefacente dalle quali ne sono stati ricavati ca. 5 kg di fiori secchi di cui ca. 2 kg venduti personalmente, sempre per conto di __________,

nel negozio di canapaio __________ sotto forma di sacchetti odorosi.

2.

__________ è prosciolto dell'imputazione di cui al pto. 1.2. del DAC 25 aprile 2003.

3.

Di conseguenza __________ è condannato:

3.1

alla pena di 90 giorni di detenzione;

3.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese processuali.

4.

L'esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

- avv. __________

- procuratore pubblico __________

- Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238,

6807 Taverne

- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino

- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,

6501 Bellinzona

- Dipartimento opere sociali, Segreteria generale, 6500 Bellinzona

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 17.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 517.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 11, Art. 18, Art. 20, Art. 36, Art. 41, Art. 63, Art. 66 e Art. 68 — letto nella versione del 1 gennaio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.