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stupefacenti (cocaina/bolas)

72.2004.152 · Tribunale d’appello Ticino

Del 24 gen 2005

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2004.152

stupefacenti (cocaina/bolas)

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

24 gennaio 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Elena Tagli, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e residente a

identificato, a mano del passaporto n. __________ emesso __________ dalla Repubblica della Guinea, in

AC 1,

detenuto dal 20 ottobre 2004;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere

a Paradiso,

dal giugno 2003 al 20 ottobre 2004,

senza essere autorizzato,

venduto a TE 1 e a un non meglio identificato cittadino italiano, ca. 104 grammi di cocaina di grado di purezza sconosciuto, sottoforma di “bolas” da 0,4 e 0,8 grammi e al prezzo variante fra fr. 30/40.-- e fr. 80.-- l’una a dipendenza della quantità di sostanza stupefacente ivi contenuta, sostanza previamente acquistata da tale __________ al prezzo variante fra i fr. 35.-- e fr. 70.--;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere

a Paradiso e altri luoghi,

dal 1 ottobre 2002 al 20 ottobre 2004,

senza essere autorizzato,

consumato in modo saltuario un quantitativo imprecisato di marijuana,

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 1 e 19a LS

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 163/2004 del 9 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 12.15.

Le generalità dell'accusato sono state controllate a mano del passaporto n. __________ emesso dalla Repubblica della Guinea - prodotto dalla Difesa in data 17.01.2005 (cfr. all. doc. TPC 5) - e non coincidono nella data di nascita che, secondo il passaporto deve essere corretta in __________.1972 anziché il __________.1983 come sostiene l'accusato.

Tale documento di legittimazione viene qui ostenso all'accusato, il quale conferma trattarsi del suo passaporto. Le autorità di Polizia, previa analisi, hanno concluso per l'autenticità di detto documento (cfr. rapporto di complemento 11.01.2005 all. al doc. TPC 5).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l'atto di accusa, posta in rilievo la credibilità del teste TE 1 e sottolineati i precedenti di AC 1, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato:

- a 10 mesi di detenzione da espiare,

- all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per ulteriori anni 5.

Chiede altresì la revoca delle sospensioni condizionali delle pene di 15 giorni di detenzione rispettivamente di 90 giorni di detenzione inflittegli con decreti d'accusa del 27.9.2002 rispettivamente del 6.6.2003. Infine chiede la confisca di tutto il denaro e del natel Samsung in sequestro mentre non si oppone all'eventuale dissequestro dell'agenda e del materiale cartaceo;

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità e la vita anteriore del suo patrocinato. Sostenendo la non credibilità di TE 1 contesta il quantitativo di cocaina venduto da AC 1 così come imputato al punto 1. dell'atto di accusa e in virtù del principio in dubio pro reo riconosce vendite di cocaina per complessivi 7,2 grammi. Non contesta invece il punto 2. dell'atto di accusa. Ritenuti altresì la collaborazione fornita dal suo cliente sia nell'inchiesta, sia per l'ottenimento del suo passaporto - valido per l'espatrio -, il lungo carcere preventivo sofferto, la prognosi favorevole assicurata dalla pronuncia dell'espulsione effettiva, conclude chiedendo una riduzione massiccia della pena proposta e la non revoca delle sospensioni condizionali delle pene detentive inflitte con decreti d'accusa del 27.9.2002 rispettivamente del 6.6.2003. Non si oppone alla pena accessoria dell'espulsione e nemmeno alla confisca del denaro in sequestro. Chiede per contro il dissequestro e la restituzione a AC 1 del natel Samsung, dell'agenda e del materiale cartaceo.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

ripetutamente venduto a terzi all'incirca 104 grammi di cocaina sottoforma di bolas, a Paradiso, nel periodo tra il giugno 2003 e il 20 ottobre 2004?

1.1.1. oppure per un quantitativo inferiore?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, consumato saltuariamente della marijuana, a Paradiso e in altre località, nel periodo tra il 1. ottobre 2002 e il 20 ottobre 2004,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa della libertà?

2.2. accessoria dell'espulsione?

3. Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa del 27.09.2002?

4. Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa del 6.06.2003?

5. Deve subire la confisca rispettivamente il sequestro conservativo:

5.1. di fr. 890.-?

5.2. di euro 110.-?

5.3. di un natel Samsung, di un'agenda e del materiale cartaceo in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1., 2 e parzialmente affermativamente al quesito n. 5.3;

visti gli art. 18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 68, 69 CP;

19 cifra 1, 19a LStup;

9 segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetuta infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, dal giugno 2003 al 20 ottobre 2004, senza essere autorizzato, previo acquisto, ripetutamente venduto a terzi 4 gr. di cocaina ad un cittadino italiano rimasto sconosciuto e, in circa 10 occasioni, all'incirca 100 bolas di cocaina da 0,5 gr. a 1 gr. l'una, nonché consumato saltuariamente della marijuana,

a Paradiso e in altre località, nel periodo tra il 1. ottobre 2002 e il 20 ottobre 2004,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di 90 giorni inflittagli con DA del 6.06.2003, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di 7 (sette) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione dal territorio svizzero per ulteriori anni 5 (cinque), in aggiunta ai tre anni d'espulsione già inflittigli con DAP del 27.09.2004;

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

È revocata la sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa del 27.09.2002.

4.

È revocata la sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa del 6.06.2003.

5.

È ordinata la confisca di tutto il denaro in sequestro.

6.

È mantenuto il sequestro conservativo sul natel Samsung a parziale garanzia della tassa di giustizia e delle spese processuali.

7.

È ordinato il dissequestro e la restituzione al condannato dell'agenda e del materiale cartaceo (cfr. rapporto di arresto e verbali di sequestro del 20.10.2004).

8.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 55, Art. 58, Art. 59, Art. 63, Art. 68 e Art. 69 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.