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Albanese riciclato denaro (per fr. 59'813.-) proveniente da traffici di droga messi in atto dal cugino, inviando in parte il denaro all'estero. Confisca di parte della somma riciclata

72.2004.171 · Tribunale d’appello Ticino

Del 7 nov 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/72-2004-171/it/albanese-riciclato-denaro-per-fr-59-813-proveniente-da-traffici-di-droga-messi-in-atto-dal-cugino-inviando-in-parte-il-denaro-all-estero-confisca-di-parte-della-somma-riciclata

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2004.171

Albanese riciclato denaro (per fr. 59'813.-) proveniente da traffici di droga messi in atto dal cugino, inviando in parte il denaro all'estero. Confisca di parte della somma riciclata

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

7 novembre 2007/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Frida Andreotti, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l'accusato, con l'annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e dimorante a

detenuto dal 13 al 21 luglio 2004;

prevenuto colpevole di:

1. riciclaggio di denaro

per avere,

nel periodo giugno 2004/12.07.2004,

tra __________,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere dalle circostanze provenire da un crimine,

e meglio per avere custodito presso il proprio domicilio l'importo complessivo di fr. 59'813.08,

denaro ricevuto in consegna in 5/6/7 occasioni, dal cugino albanese __________ con importi a contanti varianti da fr. 3'000.-- a fr. 7'000.-- che sapeva provento dello spaccio di sostanze stupefacenti tanto da costituire infrazione aggravata alla LF stupefacenti,

importo che nella misura di:

- fr. 20'813.08 su richiesta di __________ per il tramite della __________, in 4 occasioni, è stato inviato all'estero, sia personalmente che per il tramite di sua moglie e dell'amico __________, a favore di __________, madre di __________ rispettivamente a favore di __________ e di __________,

- fr. 21'000.-- sono stati sequestrati dalla Polizia il 13.07.2004 al domicilio dell'accusato;

- la rimanenza, custodita dall'accusato presso il proprio domicilio, è stata restituita a __________ su sua richiesta in più occasioni, da ultimo il 12.07.2004 per l'importo di fr. 5'000.--;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 305bis cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 181/2004 del 21.12.2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico .

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia (con GP) avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.15 alle ore 14.35.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale propone la condanna dell’accusato a una pena detentiva di otto mesi sospesa condizionalmente per un lungo periodo di prova.

§ Il Difensore, il quale si associa facendo rilevare, tra l’altro, che l’importo oggetto del riciclaggio non è elevato e che l’atto d’accusa è del 21 dicembre 2004.

Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1.è autore colpevole di

riciclaggio di danaro

per fr. 59'813.- che sapeva o doveva presumere provenienti da un crimine,

a __________,

tra il giugno 2004 e il 12.7.2004?

2. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3. deve subire la confisca di fr. 21'000.-- e di un natel Nokia con carta SIM?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP,

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.AC 1 è autore colpevole di

ripetuto riciclaggio di danaro

per avere, in ripetute occasioni, inviato all’estero,

risp. tenuto in deposito, in totale fr. 59'813.--

che sapeva, risp. doveva presumere provenienti da un crimine,

a __________

nel periodo giugno 2004/12.7.2004;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di mesi otto (8),

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni due (2).

4.

È ordinata la confisca di fr. 21'000.-- e di un natel marca Nokia con carta SIM, entrambi in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 49, Art. 51, Art. 69, Art. 70 e Art. 305bis — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.