Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Appropriazione indebita di una somma di denaro

72.2004.58 · Tribunale d’appello Ticino

Del 10 lug 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/72-2004-58/it/appropriazione-indebita-di-una-somma-di-denaro

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2004.58

Appropriazione indebita di una somma di denaro

Rubrum

Incarto n.

72.2007.4

Lugano,

10 luglio 2007/ap

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

prevenuto colpevole di:

1. appropriazione indebita

per avere indebitamente impiegato,

a profitto proprio, valori patrimoniali altrui affidatigli;

in specie,

per avere utilizzato, a profitto proprio,

la somma di CHF 100'000.-,

consegnatagli da PC 1,

a valere quale acconto per l'acquisto (da parte di quest'ultimo) di un appartamento di proprietà della società __________, versando detto importo alla __________, a titolo di caparra per la compravendita (da parte sua, in veste di acquirente) del pacchetto azionario di __________, anziché consegnarlo a __________, per conto di PC 1;

fatti avvenuti a __________, nel periodo 4-16 maggio 2001;

reato previsto dall'art. 138 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 69/2004 del 15 giugno 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Inoltre pervenuto colpevole:

1. Trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere,

a __________,

nel periodo 1.10.2004-31.3.2006,

omesso, benché ne avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di prestare integralmente i contributi alimentari dovuti a favore della moglie __________, conformemente a quanto stabilito dal Pretore del Distretto di __________, con decreto supercautelare 7.12.2005;

e meglio,

per avere omesso di versare i contributi alimentari dovuti, in ragione di Frs. 17'000.- (Frs. 1'600.- mensili per il periodo 1.10.2004-31.3.2006, dedotti i versamenti parziali da lui effettuati nel frattempo);

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 4/2007 del 9 gennaio 2007 emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

§ __________ assistita dal difensore d'ufficio avv. __________.

§ Avv. RC 1 in rappresentanza del signor PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:25.

La signora __________ ritira la querela in considerazione del pagamento di tutti gli alimenti di cui all'AA4/2007.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, tenuto conto della decadenza dell'azione penale a seguito della recessione di querela della signora __________, chiede la conferma dell'atto di accusa 69/2004 e la condanna dell'imputato ad una pena detentiva di 12 mesi non opponendosi alla concessione della sospensione condizionale.

§ L'avv. RC 1 rappr. PC PC 1, il quale si associa alle conclusioni del PP e chiede che AC 1 venga condannato al pagamento di fr. 100'000.-- oltre interesse di 5% dal 4.5.2001.

§ Il Difensore, il quale, in via principale, chiede l'assoluzione dal reato di appropriazione indebita in quanto manca l'elemento oggettivo dell'affidamento così come manca l'elemento soggettivo dell'indebito arricchimento in quanto il suo patrocinato non aveva intenzione di procacciarsi un indebito profitto. Sua intenzione era di investire nell'operazione in corso così da assicurare a PC 1 l'acquisto dell'appartamento per cui aveva versato i fr. 100'000.--. A mente del difensore, la fattispecie riveste unicamente un carattere civile, in particolare di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 62 CO. In via subordinata, in caso di conferma dell'atto di accusa, chiede una riduzione della pena ed il rinvio delle pretese di parte civile al foro civile.

La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1 appropriazione indebita

per avere indebitamente impiegato, a proprio profitto la somma di fr. 100'000.-- affidatagli da PC 1;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. può beneficiare della sospensione condizionale?

3. deve un risarcimento alla PC PC 1 e se sì in che misura?

rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito n.3

visto gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 138 n.1 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

appropriazione indebita

per avere indebitamente impiegato, a proprio profitto la somma di fr. 100'000.-- affidatagli da PC 1;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 7 (sette) mesi;

2.2

al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni.

4.

La PC PC 1 è rinviata al competente foro civile

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 372.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 922.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 62 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.