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spaccio di cocaina e soggiorno illegale

72.2005.113 · Tribunale d’appello Ticino

Del 12 ott 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/72-2005-113/it/spaccio-di-cocaina-e-soggiorno-illegale

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2005.113

spaccio di cocaina e soggiorno illegale

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

12 ottobre 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Roberta Arnold, dr.iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 3 marzo 2005;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, in particolare

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo gennaio 2005 / 3 marzo 2005, a Lugano,

venduto a diversi consumatori/spacciatori locali tra cui __________, __________, __________, __________ e terzi non meglio identificati, un quantitativo complessivo di 300 grammi di cocaina al prezzo di fr. 90.--/100.-- al grammo, sostanza previamente acquistata a credito da __________ al prezzo di fr. 70.-- al grammo;

2. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera

in data imprecisata nel corso del mese di dicembre 2004,

siccome sprovvisto del necessario visto,

soggiornando illegalmente a Lugano presso __________ e presso __________, fino al 03.03.2005;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 111/2005 del 8 settembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.

§ L'interprete IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusato, che ha ammesso solo in parte la sua colpevolezza, e che si è recato in Svizzera per spacciare droga venga condannato a 2 anni di detenzione da espiare, l’ espulsione effettiva di 10 anni dalla Svizzera e la confisca di tutto quanto sotto sequestro.

§ Il Difensore, il quale, ponendo in risalto il triste ed economicamente precario passato dell’imputato, il fatto che egli è entrato in Svizzera con falsi documenti croati in quanto questi non richiedono il visto, su sollecitazione dell’amico d’infanzia __________ che gli aveva promesso un posto come carrozziere, poi sfumato, contesta i quantitativi di droga elencati nell’ACC. Mettendo in risalto il fatto che “come in amore, c’è chi sceglie e chi si fa scegliere”, in questo caso AC 1 si è fatto scegliere dal __________, mentitore e manipolatore del AC 1, persona, quest’ultima, mentalmente debole e con un ruolo minore, subordinato, nel “giro”. La non attendibilità del __________ è supportata dal suo notorio debole per l’alcol. Calcolando i quantitativi ammessi dagli acquirenti e la percentuale tagliata, si arriva ad un totale di ca. 63 gr. di cocaina. Pertanto la Difesa chiede che si tenga conto del trascorso del AC 1, del peso del carcere preventivo e della sua buona condotta in carcere. Chiede inoltre che gli venga riconosciuta l’attenuante della forte dipendenza da __________ e che, in vista dei suoi obblighi famigliari e sociali, venga reintegrato al più presto nella società. Pertanto chiede il proscioglimento dall’accusa di spaccio di 300 gr di coca, che si tenga conto solo dell’ acquisto e della vendita di ca. 63 grammi di cocaina e che gli venga comminata una pena detentiva sospesa condizionalmente non superiore ai 18 mesi.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

per avere,senza essere autorizzato,

a Lugano, fra gennaio e il 3 marzo 2005,

venduto 300 grammi di cocaina,

quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

1.2. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato in Svizzera sprovvisto di visto

nel dicembre 2004 ed aver soggiornato illegalmente a Lugano presso __________ e __________ fino al 03.03.2005,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Sussistono attenuanti specifiche giusta l'art. 64 CP?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1. privativa della libertà?

3.2. d’espulsione?

4. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2 e 3.2;

visti gli art. 18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 64, 68 e 69 CP;

art. 19 cifra 2 LS

art. 23 cpv. 1 LDDS

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,senza essere autorizzato,

a Lugano, fra gennaio e il 3 marzo 2005,

venduto 300 grammi di cocaina,

quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

1.2

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per essere entrato in Svizzera sprovvisto di visto

nel dicembre 2004 ed aver soggiornato illegalmente a Lugano presso __________ e __________ fino al 03.03.2005,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 10 (dieci) anni;

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

4.

È ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione dei documenti personali autentici e delle due foto, da dissequestrare in favore del condannato.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

IE 1

2.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 55, Art. 58, Art. 59, Art. 63, Art. 64, Art. 68 e Art. 69 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.