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Rapina, consumo stupefacente, violazione norme circolazione

72.2005.21 · Tribunale d’appello Ticino

Del 25 ago 2005

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2005.21

Rapina, consumo stupefacente, violazione norme circolazione

Rubrum

Incarto n.

Mendrisio,

25 agosto 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Roberta Arnold, dr. iur,

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 29.11.2003 al 24.12.2003;

prevenuto colpevole di:

1. rapina

per avere,

a __________,

la sera del 28 novembre 2003,

nei pressi della fermata del trenino Agno-Ponte Tresa,

usando violenza contro PC 1 e rendendola incapace di opporre resistenza commesso un furto in suo danno, conseguendo una refurtiva di almeno fr. 200.00 e €100;

ed in specie

dopo essere partito dalla sua abitazione di Lamone a bordo del proprio veicolo,

portando seco un passamontagna da lui preparato all’uopo,

raggiunto __________,

parcheggiato vicino al distributore __________,

atteso l’uscita della commessa,

osservando la direzione presa da quest’ultima,

seguitola a piedi fino alla fermata del trenino Agno-Ponte Tresa,

mettendosi sul viso il passamontagna per non farsi riconoscere,

balzando davanti alla commessa e cercato di strapparle la borsetta (contenente fr. 200.00 (duecento), Euro 100.00 (cento), bigliettini ed oggetti vari), facendola contemporaneamente cadere a terra e procurandole così, le lesioni alla testa attestate dal certificato medico del 28 novembre 2003 dell’Ospedale Civico di Lugano;

cercato l’accusato di strappare una seconda volta la borsetta, che la vittima tratteneva, riuscendo egli nel suo intento,

cadendo parimenti l’accusato, rialzandosi immediatamente e dandosi alla fuga a piedi con la refurtiva, urtando nel mentre uno scooterista,

ed infine allontanandosi a bordo del proprio veicolo portando seco la borsetta sottratta.

ritenuto altresì che il giorno precedente l’accusato aveva esperito un sopralluogo per verificare i movimenti della commessa al momento della chiusura serale del distributore di benzina.

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo fine novembre 2002 - fine novembre 2003,

nel Luganese,

consumato,

un imprecisato quantitativo di cocaina per via nasale ma almeno 0,2/0,3 grammi due volte al mese nonché fumato almeno dieci spinelli.

3. infrazione alle norme della circolazione,

per avere,

il 28 novembre 2003,

sulla tratta Lamone – Ponte Tresa (andata e ritorno),

circolato a bordo del veicolo Citroen Saxo __________, dopo avere consumato degli stupefacenti, risultando positivo alla cocaina ed alla marijuana al momento del suo esame tossicologico delle urine di data 29 novembre 2003.

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reati previsti: dagli art. 140 cifra 1 CP; art. 19a LStup; art. 90 cifra 1 v. LCStr, richiamato l’art. 2 v. ONC.

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 22/2005 del 28 febbraio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia (GP) DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a:

- 14 mesi sospesi condizionalmente

- la confisca di quanto indicato nell’ ACC

Chiede inoltre il rinvio alla PC che non si è fatta viva.

§ Il Difensore, il quale concordando con l’esposizione fattuale e giuridica di quanto esposto nell’ ACC, chiede che la commisurazione della pena venga ridotta, tenendo conto della colpa e del passato dell’imputato. AC 1 non ha mai pianificato di esercitare o minacciare atti di violenza sulla vittima. Aveva pianificato lo scippo senza tener conto di un’eventuale resistenza da parte della vittima, che ha poi portato al suo ferimento. Quindi il comportamento violento è stato adottato per vincere la resistenza della stessa e non per farle del male. Quindi il suo agire non è stato concepito, ma trasformato, in rapina. Se la vittima non avesse reagito, oggi tratteremmo di un furto di lieve entità. Pertanto è arbitrario sostenere che AC 1 ha dato evidenza di particolare pericolosità. Va tenuto conto anche del fatto che il vizio del gioco a questi livelli consiste in una malattia di cui non si può incolpare l’imputato. I sintomi consistono anche nel compiere reati per poter finanziare tale attività. Pur non sostenendo che in casu abbiamo una scemata responsabilità, bisogna tener conto di questo fatto, che lo ha portato a infrangere la legge. Il fatto che abbia delegato alla PP il ruolo di curatrice è anche sintomatico di volersi assumere le proprie responsabilità. Per cui la difesa chiede una pena non superiore ai 7 mesi, da sospendere condizionalmente. Non si oppone alla confisca, anche se non si tratta di oggetti serviti in senso stretto per compiere i reati.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. rapina

per avere,

a __________,

il 28 novembre 2003,

nei pressi della fermata del trenino Lugano-Ponte Tresa,

usando violenza contro PC 1 e rendendola incapace di opporre resistenza commesso un furto in suo danno, conseguendo una refurtiva di almeno fr. 200.00 e €100?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo fine novembre 2002 - fine novembre 2003,

nel Luganese,

consumato almeno 0,2/0,3 grammi di cocaina due volte al mese nonché fumato almeno dieci spinelli di marijuana?

1.3. infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 28 novembre 2003,

sulla tratta Lamone – Ponte Tresa,

circolato con il veicolo Citroen Saxo __________, dopo avere consumato degli stupefacenti

e meglio come descritto dall’ atto di accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3. Deve subire la confisca di quanto sequestrato?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art. 18, 36, 41, 58, 63, 68, 69 e 140 CP;

19a LStup, 90 LCStr,

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

rapina

per avere,

a __________,

il 28 novembre 2003,

nei pressi della fermata del trenino Lugano-Ponte Tresa,

usando violenza contro PC 1 e rendendola incapace di opporre resistenza commesso un furto in suo danno, conseguendo una refurtiva di almeno fr. 200.00 e €100.

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo fine novembre 2002 - fine novembre 2003,

nel Luganese,

consumato almeno 0,2/0,3 grammi di cocaina due volte al mese nonché fumato almeno dieci spinelli di marijuana.

1.3

infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 28 novembre 2003,

sulla tratta Lamone – Ponte Tresa,

circolato con il veicolo Citroen Saxo __________, dopo avere consumato degli stupefacenti

e meglio come descritto nell’ atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

4.

È ordinata la confisca del passamontagna e il dissequestro degli altri oggetti.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 58, Art. 63, Art. 68, Art. 69 e Art. 140 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19a — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.