Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

infrazione aggravata alla LStup (venduto, risp. offerto 300 g di eroina) - contravvenzione alla LStup (consumato 500 g di eroina) - recidivo - scemata responabilità

72.2006.68 · Tribunale d’appello Ticino

Del 22 giu 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/72-2006-68/it/infrazione-aggravata-alla-lstup-venduto-risp-offerto-300-g-di-eroina-contravvenzione-alla-lstup-consumato-500-g-di-eroina-recidivo-scemata-responabilita

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2006.68

infrazione aggravata alla LStup (venduto, risp. offerto 300 g di eroina) - contravvenzione alla LStup (consumato 500 g di eroina) - recidivo - scemata responabilità

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

22 giugno 2006/ep

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretario:

lic. iur. Andres Martini,

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 29 marzo 2006;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferito ad un quantitativo che sapeva o doveva sapere essere tale da mettere in pericolo la salute di diverse persone,

per avere

a Lugano e Zurigo,

dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006,

senza essere autorizzato,

venduto rispettivamente offerto a diversi acquirenti fra i quali __________, __________, __________, __________ __________, __________, ca. 300grammi di eroina (grado di purezza imprecisato), sottoforma di buste dosi da 0,6 grammi, al prezzo di fr. 80/100.-- il grammo,

sostanza precedentemente acquistata a Zurigo in occasione di 22 viaggi, da non meglio precisati spacciatori, al prezzo di fr. 30/40.-- il grammo;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere a Lugano e Isone, dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006, senza essere autorizzato, consumato ca. 500 grammi di eroina, sostanza precedentemente acquistata a Zurigo.

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 1 e 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 68/2006 del 24 maggio 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GPDF 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10.35 alle ore 12.05.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, osserva che i numerosi precedenti, la cui serie ha inizio già nel 1991, sono in gran parte legati agli stupefacenti e che le numerose condanne non hanno cagionato nell'imputato, un cambiamento di condotta. Sottolinea inoltre come l’assenza di progetti per il futuro, se non quello di sottomettersi ad una cura di mantenimento metadonica, all’età di ormai 34 anni, lasci ben poche speranze di cambiamento. Segnala infine la mancata collaborazione dell’accusato, non avendo egli indicato i nominativi degli acquirenti a cui vendeva eroina. Per questi motivi il magistrato conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a 15 mesi di detenzione da espiare, a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 6 giorni di arresto inflittagli con DAP 24.08.2005 del MP; si oppone alla sospensione condizionale della pena, per assenza di prognosi positiva e chiede infine la confisca di tutto quanto sotto sequestro;

§ Il Difensore, il quale deplora delle violazioni procedurali in fase di sequestro al domicilio di Isone, osserva che l’accusato si è dimostrato responsabile davanti alla gravità della situazione, ammettendo tutti i capi d’accusa da una parte e dall’altra preoccupandosi di coinvolgere il meno possibile terze persone, per via del fatto che tante hanno un lavoro, una famiglia e una vita sociale. Sostiene infatti che ciascun acquirente debba personalmente assumere le proprie responsabilità. Sottolinea che di furti non ne ha più commessi. Chiede che all'accusato venga riconosciuto di aver agito in stato di scemata responsabilità, visto il consumo considerevole di eroina negli ultimi tempi, e che venga messo al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova anche prolungato, lasciando al libero apprezzamento del giudice la commisurazione della pena. Il tutto affinché AC 1 possa sottomettersi ad un programma di mantenimento metadonico.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti AC 1

1. È autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere senza essere autorizzato nel Luganese dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006

1.1.1. venduto rispettivamente offerto 300 grammi di eroina, sostanza precedentemente acquistata a Zurigo?

1.1.2. trattasi di infrazione aggravata, siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la vita di parecchie persone?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere a Lugano e a Isone, dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006 senza essere autorizzato

1.2.1. consumato 500 grammi di eroina, sostanza precedentemente acquistata a Zurigo?

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2. È` egli recidivo?

3. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5. Deve essere ordinata la confisca di:

CHF 800.- (versati al TP)

1 minigrip di eroina dal peso di 4.6 grammi,

1 cellulare Motorola V3 nr. IMEI __________,

1 cellulare Nokia 6510 nr. IMEI __________,

1 cellulare Nokia 7250i nr. IMEI __________,

1 cellulare Sony Ericsson nr. IMEI __________,

1 agenda,

4 schede sunrise,

2 schede TIM,

ricariche telefono italiane,

1 DVD,

materiale cartaceo,

177 minigrip vuoti con tracce di eroina?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito no.4

visti gli art. 11, 41, 58, 59, 63, 67 e 69 CP;

19 cpv. 1, 19 cpv. 2, 19a cpv. 1 LF stup

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di

1.1

infrazione aggravata alla LF stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la vita di parecchie persone,

per avere senza essere autorizzato nel Luganese dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006:

1.1.1

venduto rispettivamente offerto 300 grammi di eroina, sostanza precedentemente acquistata a Zurigo;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere a Lugano e a Isone, dall’aprile 2005 al 29 marzo 2006 senza essere autorizzato:

1.2.1

consumato 500 grammi di eroina, sostanza precedentemente acquistata a Zurigo,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1 essendo recidivo e avendo agito in stato di scemata responsabilità è condannato:

2.1

alla pena di 13 mesi di detenzione a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 6 giorni di arresto inflittagli con DAP 24.08.2005 del MP, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;

2.3

è ordinata la confisca di tutto quanto posto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 11, Art. 41, Art. 58, Art. 59, Art. 63, Art. 67 e Art. 69 — letto nella versione del 1 aprile 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.