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Rapina e lesioni semplici commessa da giovane adulto

72.2008.171 · Tribunale d’appello Ticino

Del 16 gen 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/72-2008-171/it/rapina-e-lesioni-semplici-commessa-da-giovane-adulto

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2008.171

Rapina e lesioni semplici commessa da giovane adulto

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

16 gennaio 2009/nk

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

detenuto dal 12 ottobre 2008;

prevenuto colpevole di:

1. rapina

per avere, a bordo di un treno delle FFS, sulla tratta ferroviaria __________ -__________, il 07.08.2008, commesso un furto usando violenza contro una persona, e meglio per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto il telefono cellulare marca Sony Ericsson a PC 1, dopo averlo picchiato con calci e pugni in quanto questi si rifiutava di consegnarglielo;

2. aggressione

per avere, a __________, all’esterno della discoteca __________, il 12.10.2008, in correità con V__________, aggredito PC 2, che ha riportato varie ecchimosi, tumefazioni e escoriazioni, come attestato dal certificato medico agli atti, e meglio per averlo colpito con pugni e calci su tutto il corpo, in testa e sul viso, anche quando stava rannicchiato sotto una panchina, nel tentativo di ripararsi dai colpi che stava ricevendo dai due aggressori;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 140 cifra 1 cpv. 1 e art. 134 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 167/2008 del 15.12.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico .

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:00.

Con riferimento ai fatti del 12.10.2008, richiamato l'art. 250 CPP e col consenso delle parti, il presidente prospetta il reato di lesioni semplici.

Il presidente, col consenso delle parti, in relazione al punto 2 dell'AA, prospetta in subordine l'ipotesi di rissa ex art. 133 CP.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato l'atto di accusa, conclude chiedendo che l'accusato sia condannato alla pena detentiva di 21 mesi da espiare vista la prognosi sfavorevole.

§ Il Difensore, il quale, dopo aver posto in evidenza vita anteriore, personalità e situazione personale del suo assistitio, con riferimento al punto 2 dell'atto di accusa, contesta si sia trattato di aggressione, sostenendo invece il reato di rissa ex art. 133 CP. Con riferimento alla rapina di cui al punto 1 dell'atto di accusa sostiene inoltre l'applicabilità dell'attenuante specifica del sincero pentimento. In conclusione chiede quindi che il suo assistito sia condannato a 6 mesi di lavoro di pubblica utilità.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. rapina

a danno di PC 1, il 7.8.2008 a bordo di un treno FFS sulla tratta __________ -__________;

1.2. aggressione

a danno di PC 2, il 12.10.2008 a __________, in correità con V__________;

1.2.1. trattatasi di lesioni semplici;

1.2.2. trattasi di rissa;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nel verbale dibattimentale?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale?

3. Per i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa può beneficiare dell’attenuante specifica del sincero pentimento?

4. Deve un risarcimento alle PC e se sì in che misura?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.2, 1.2.2, 2, 3 e 4;

visti gli art. 12, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48 lett. d, 48a, 49, 51, 73, 123 cfr. 1, 126 cpv. 1, 133 cpv. 1, 134 e 140 cfr. 1 cpv. 1 CP;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

rapina

a danno di PC 1, il 7.8.2008 a bordo di un treno FFS sulla tratta __________ -__________;

1.2

lesioni semplici

a danno di PC 2, il 12.10.2008 a __________, colpendolo intenzionalmente con almeno tre calci alla pancia;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa, precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

2.

AC 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

4.

Per le loro pretese di risarcimento le parti civili sono rinviate al competente foro civile.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 1'080.--

Spese diverse fr. 43.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'373.20

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 133 e Art. 134 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 250 e Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.