Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Truffa aggravata nei confronti delle assicurazioni sociali (assegni familiari integrativi e di prima infanzia ), indebito profitto pari a CHF CHF 65'037.05; Falsità in documenti (falso contratto di lavoro e conteggi di stipendio) per poter beneficiare di prestazioni sociali. Procedura abbreviata

72.2010.121 · Tribunale d’appello Ticino

Del 8 nov 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/tribunale-appello/72-2010-121/it/truffa-aggravata-nei-confronti-delle-assicurazioni-sociali-assegni-familiari-integrativi-e-di-prima-infanzia-indebito-profitto-pari-a-chf-chf-65-037-05-falsita-in-documenti-falso-contratto-di-lavoro-e-conteggi-di-stipendio-per-poter-beneficiare-di-prestazioni-sociali-procedura-abbreviata

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2010.121

Truffa aggravata nei confronti delle assicurazioni sociali (assegni familiari integrativi e di prima infanzia ), indebito profitto pari a CHF CHF 65'037.05; Falsità in documenti (falso contratto di lavoro e conteggi di stipendio) per poter beneficiare di prestazioni sociali. Procedura abbreviata

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2010.121

Data decisione, Autorità: 08.11.2011, PENAL

Titolo:

Truffa aggravata nei confronti delle assicurazioni sociali (assegni familiari integrativi e di prima infanzia ), indebito profitto pari a CHF CHF 65'037.05; Falsità in documenti (falso contratto di lavoro e conteggi di stipendio) per poter beneficiare di prestazioni sociali. Procedura abbreviata

FALSITÀ IN DOCUMENTI PROCEDURA ABBREVIATA TRUFFA

art. 358 CPP art. 362 CPP art. 146 cpv. 2 CPS art. 251 CPS

Incarto n.

72.2010.121

Mendrisio,

8 novembre 2011/da

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

MLaw Sabrina Aldi, segretaria

sedente nell’aula penale di questo Palazzo Pretorio, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

AP_1,

AP_2,

contro

AC 1

patrocinata dall’avv. DF 1,

imputata a norma dell’atto d'accusa nr. 116/2010 del 27 ottobre 2010, di

1. truffa aggravata,

siccome commessa per mestiere data la disponibilità dell’accusata ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

1.1. per avere,

a __________, __________, __________ e __________,

nel periodo dal 1° aprile 2007 al 31 ottobre 2009,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia i funzionari dell’AP_1, __________, affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l’errore,

nel contesto della domanda per assegni familiari integrativi e per assegni familiari di prima infanzia presentata dall’accusata e delle successive procedure di revisione,

dapprima, sottacendo volutamente la propria convivenza con il compagno __________, padre del loro figlio __________ nato il __________, convivenza iniziata almeno a partire dal mese di febbraio 2007, affinché non fosse tenuto conto, nei calcoli della __________ dell’AP_1, di tale convivenza e quindi dei redditi percepiti dal convivente derivanti dall’attività lucrativa svolta da quest’ultimo presso la società __________, __________;

omettendo altresì di trasmettere copia del contratto di locazione relativo all’appartamento sito in Via __________ ad __________, sottoscritto unitamente all’accusata nel dicembre 2007 anche da __________ quale conduttore;

comunicando, contrariamente al vero, che la predetta convivenza era iniziata soltanto nel maggio 2008;

in seguito inoltrando ai funzionari dell’AP_1:

nel contesto della procedura di revisione condotta nel 2008, falsi conteggi di stipendio inerenti l’attività lucrativa svolta da __________ presso la __________ in relazione ai mesi di febbraio e marzo 2008 (per il tramite dello sportello __________ di __________, con consegna brevi manu il 30 maggio 2008), come pure di aprile, maggio e giugno 2008 (mediante invio postale, quali documenti annessi allo scritto del 2 luglio 2008 spedito dall’accusata all’AP_1),

nonché, nell’ambito della procedura di revisione condotta nel 2009, falsi conteggi di stipendio inerenti la predetta attività lavorativa svolta da __________ relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 come pure i mesi di gennaio e febbraio 2010 (per il tramite della Cancelleria comunale di __________ e dello sportello __________ di __________), sui quali figuravano stipendi inferiori a quelli effettivamente percepiti dal convivente (febbraio 2008: CHF 1'182.45, invece di CHF 4'892.90; marzo 2008: CHF 1'426.50, invece di CHF 2'754.50; aprile 2008: CHF 1'141.85, invece di CHF 2'462.35; maggio 2008: CHF 1'299.35, invece di CHF 3'397.75; giugno 2008: CHF 1'239.55, invece di CHF 4'230.30; maggio 2009: CHF 1'141.85, invece di CHF 4'520.85; giugno 2009: CHF 1'241.75, invece di CHF 3'725.80; luglio 2009: CHF 1'275.85, invece di CHF 5'076.20; agosto 2009: CHF 1'198.-, invece di 4'473.70; settembre 2009: CHF 1'143.05, invece di CHF 2'381.25; ottobre 2009: 1'107.85, invece di CHF 3'577.80; novembre 2009: CHF 1'121.20, invece di CHF 4'346.20; dicembre 2009: CHF 1'240.60, invece di CHF 4'143.60; gennaio 2010: CHF 1'116.85, invece di CHF 3'380.25; febbraio 2010: CHF 1'063.70, invece di CHF 3'972.40),

al solo scopo di percepire indebitamente gli assegni erogati dalla __________,

come pure, in occasione della procedura di revisione del 2008, producendo ai funzionari dell’AP_1, per il tramite dello sportello __________ di __________, un falso contratto di lavoro tra __________ e __________, sul quale era indicata, contrariamente al vero, quale data d’inizio dell’attività il 14 febbraio 2008, ritenuto che il __________ era alle dipendenze della citata società di __________ sin dal 1° febbraio 2007, al fine di dissimulare i redditi percepiti nel periodo precedente dal 1° febbraio 2007 al 13 febbraio 2008, ciò che avrebbe comportato un obbligo di restituzione degli assegni nel frattempo ricevuti,

inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio pubblico, ottenendo così un indebito profitto pari a CHF 51'476.-, pari alla differenza tra gli assegni percepiti (CHF 69'980.-, per 31 mesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 ottobre 2009) e gli assegni di diritto (CHF 18'504.-);

nonché per avere,

ad __________, __________ e __________,

nel periodo da novembre 2009 ad aprile 2010,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia i funzionari dell’Ufficio __________, __________, affermando cose false, dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore,

inoltrando ai predetti funzionari, per il tramite dell'Ufficio __________ di __________, falsi conteggio di stipendio relativi all’attività lucrativa svolta da __________ per __________, afferenti i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 come pure i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, sui quali era indicato uno stipendio inferiore a quello realmente percepito,

al solo scopo di beneficiare indebitamente di prestazioni sociali,

inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio pubblico, ottenendo così un indebito profitto pari a CHF 13'561.05, importo corrispondente alle prestazioni ordinarie per il sostentamento dell’unità di riferimento composta dall’accusata, dal compagno e convivente __________ e dal loro figlio __________ nonché al pagamento della cassa malati, della franchigia e delle partecipazioni di cui l’accusata ha beneficiato;

per un complessivo indebito profitto pari a CHF 65'037.05 (CHF 51'476.- + CHF 13'561.05);

2. ripetuta falsità in documenti,

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

formato documenti falsi, facendone uso a scopo d’inganno,

e meglio, per avere allestito i falsi conteggi di stipendio afferenti i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2008, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009, gennaio e febbraio 2010, relativi all’attività lucrativa svolta dal compagno e convivente __________ per la società di vigilanza __________, come pure il falso contratto di lavoro 14 febbraio 2008 tra __________ e la citata __________ apponendo sul medesimo le false firme di __________ e del direttore __________, inoltrandoli in seguito ai funzionari dell’AP_1 per il tramite dello sportello __________, così come descritto sopra al punto 1;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 146 cpv. 2 CP; art. 251 cifra 1 CP.

Atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. ACCO_1 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei ascritti, come sopra.

2. Di conseguenza, ACCO_1 è condannata alla pena pecuniaria di CHF 6'300.-, corrispondente a 210 aliquote giornaliere da CHF 30.00.

3. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

4. ACCO_1 è inoltre condannata a versare alle parti civili le seguenti indennità:

4.1. a favore dell'AP_1 l'importo di CHF 51'476.-;

4.2. a favore dell'AP_2 l'importo di CHF 13'561.05.

5. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusata.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato ACCO_1, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 09:47.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 116/2010 del 27 ottobre 2010 contro ACCO_1 con le relative proposte è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e i disborsi sono posti a carico della condannata.

3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 143.85

fr. 443.85

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42 e Art. 146 — letto nella versione del 1 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 358 e Art. 362 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.