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Infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup per aver venduto, regalato, detenuto e consumato eroina. Soggiorno illegale. Scemata imputabilità

72.2010.26 · Tribunale d’appello Ticino

Del 12 apr 2010

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2010.26

Infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup per aver venduto, regalato, detenuto e consumato eroina. Soggiorno illegale. Scemata imputabilità

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

12 aprile 2010/rb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Anna Grümann, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

detenuto dall’11 dicembre 2009;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere tale da poter mettere in pericolo la salute di parecchie persone

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ e altre località, nel periodo aprile 2009 sino al 11.12.2009

detenuto, venduto e offerto complessivi 204 grammi di eroina,

in specie

► venduto grammi 180 di eroina sottoforma di buste dosi da 0.2 grammi a consumatori locali, tra cui __________, __________, __________, ed altre persone rimaste ignote,

► offerto grammi 14,6 di eroina a __________ e__________

► detenuto a scopo di vendita al momento dell’arresto grammi 10 di eroina

stupefacente interamente acquistato a __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e altre località,

nel periodo aprile 2009 sino al 11.12.2009, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 250 grammi;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:, art. 19a LStup,

3. soggiorno illegale

per avere,

a __________, __________, e altre località

nel periodo 15 novembre 2008 sino al 11.12.2009

soggiornato illegalmente in Svizzera poiché privo del permesso di Polizia degli stranieri

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 115 cpv. 1 b LStr;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 25/2010 del 23 marzo 2010, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1,assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:05.

D’accordo le Parti, all’infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata, di cui al punto 1. dell’atto di accusa, formulata nel modo seguente: “detenuto a scopo di vendita al momento dell’arresto grammi 10 di eroina”, si devono aggiungere ulteriori 26 grammi di eroina che pure sono in sequestro.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, il quale in esito alla sua requisitoria chiede la conferma integrale dell’atto di accusa e la condanna dell’accusato a una pena detentiva di 22 mesi da espiare;

§ la lic. iur. AC 1, la quale pone in risalto la vita anteriore e le difficili condizioni personali del suo assistito. Avuto riguardo all’imputazione di soggiorno illegale (punto 3. dell’atto di accusa), evidenzia come questa debba essere limitata per il periodo a partire dall’aprile 2009. Invoca la scemata imputabilità del suo patrocinato dovuta al consumo di eroina e chiede che venga condannato a una pena detentiva da contenere in 14 mesi.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

in relazione alla vendita a terzi di 180 grammi di eroina, all’offerta di 14,6 grammi di eroina e alla detenzione ai fini di vendita di circa 36 grammi di eroina,
nel periodo aprile 2009 - 11.12.2009?

1.1.1. trattasi di infrazione aggravata a motivo del quantitativo?

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

in relazione al consumo di circa 250 grammi di eroina,
dall’aprile 2009 all’11.12.2009?

1.3. soggiorno illegale

in Svizzera,

siccome privo di permesso,

dal 15.11.2008 all’11.12.2009?

1.3.1. oppure solo dall’aprile 2009?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. ha egli agito in stato di scemata imputabilità?

3. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4. deve subire la confisca di quanto in sequestro ed elencato nell’atto di accusa?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hano rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, tranne che ai quesiti 1.3. e 3.;

visti gli art. 12, 19, 40, 47, 48a, 49, 51, 70 CP;

19 cifra 1 e 2, 19a LStup;

art. 115 cpv. 1 lett. b LStr;

9 e segg., 161, 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
a __________ e in altre località,
nel periodo ricompreso tra l’aprile 2009 e l’11.12.2009,
venduto circa 180 grammi al dettaglio e regalato 14,6 grammi di eroina,
nonché detenuto a scopo di vendita circa 36 grammi (sequestrati) e consumato all’incirca 250 grammi della stessa sostanza;

1.2

soggiorno illegale

per avere,
nel periodo aprile 2009 - 11.12.2009,
soggiornato illegalmente in Svizzera siccome privo di regolare permesso;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa (e nel verbale del dibattimento).

2.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,
AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la confisca fr. 800.-.

È ordinata la confisca per distruzione di 36,2 grammi di eroina.
Inoltre è ordinata la confisca degli altri oggetti elencati nell’atto di accusa.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 844.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'394.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 19, Art. 40, Art. 47, Art. 48a, Art. 49, Art. 51 e Art. 70 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 2 e Art. 19a — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.