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Lesioni semplici qualificate a mezzo di un travetto di legno. Soggiorno presso diversi alberghi senza pagare. Sviamento della giustizia per aver incolpato se stesso di aver trafficato droga

72.2011.130 · Tribunale d’appello Ticino

Del 3 feb 2012

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Consultato il 10 set 2026

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72.2011.130

Lesioni semplici qualificate a mezzo di un travetto di legno. Soggiorno presso diversi alberghi senza pagare. Sviamento della giustizia per aver incolpato se stesso di aver trafficato droga

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

3 febbraio 2012/da

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del Difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

contro

IM 1

rappresentato da DUF 1

in carcere preventivo dal 18.10.2011 al 2.12.2011 (46 giorni)

in esecuzione anticipata della pena dal 2.12.2011

imputato a norma dell'atto d'accusa 127/2011 del 19.12.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. lesioni semplici qualificate

per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di una persona e meglio per avere,

il 18 ottobre 2011 a __________ presso __________ dove si trovava collocato, per futili motivi e improvvisamente, dopo essersi procurato un travetto di legno della lunghezza di ca 1 m, colpito ripetutamente al capo e su altre parti del corpo un altro ospite della __________, tale __________ il quale, dopo essere stato tratto in salvo da una inserviente, veniva pure da lui minacciato di morte con in mano un lungo coltello da cucina. A seguito dei colpi subiti la vittima riportava le lesioni documentate nel certificato medico 23 novembre 2011 dell’Ospedale regionale di Lugano;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 123 cifra 1 CPS;

2. ripetuta frode dello scotto, in parte di lieve entità

per avere, ai danni di diversi alberghi ed hotel, frodato gli esercenti di consumazioni e di alloggio, e meglio, nelle seguenti occasioni e circostanze:

2.1 il 10.09.2011 ai danni dell’Hotel ACPR 4, consumazioni per CHF 139.00;

2.2 l’11.09.2011 ai danni dell’Hotel ACPR 1, consumazioni per CHF 116.80;

2.3 tra l’11.09.2011 e il 13.09.2011 ai danni dell’Hotel ACPR 3, consumazioni e alloggio per CHF 815.80;

2.4 tra il 26 e il 27.09.2011 ai danni dell’Hotel ACPR 2, consumazioni e alloggio per CHF 151.50;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 149 CPS, in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CPS per i punti 2.1, 2.2 e 2.4;

3. sviamento della giustizia

per avere, in occasione del verbale istruttorio del 19 ottobre 2011 steso davanti al PP ed al suo difensore a __________, incolpato sé stesso di un atto punibile che egli sapeva di non avere commesso,

e meglio per essersi incolpato di aver consumato, trafficato, venduto, detenuto e nascosto una considerevole quantità di stupefacenti (in particolare: eroina, cocaina e droga Thai), costringendo in tal modo gli inquirenti alle necessarie verifiche e ad estendergli formalmente l’imputazione a quell’ulteriore tipologia di reato, per poi ritrattare il tutto sia nel verbale di polizia del 3 novembre 2011 sia in quello davanti al PP del 2 dicembre 2011, giustificandosi col fatto che si trattava di uno “scherzo” e il frutto di “invenzioni” dello stesso Magistrato d’accusa;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 304 cifra 1 CPS.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;

- in qualità di interprete per la lingua inglese, la signora __________.

Espletato il pubblico dibattimento, venerdì 3 febbraio 2012 dalle ore 09:00 alle ore 11:45.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e che l’imputato sia condannato alla pena detentiva di 12 mesi da espiare, a valere quale pena unica ritenuti i precedenti decreti d’accusa a suo carico. Chiede inoltre la confisca dei due oggetti in sequestro e che vengano annotate la pretese degli accusatori privati;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale dopo aver contensutalizzato i reati imputati al suo assistito come pure i suoi precedenti nella difficile situazione personale in cui si è venuto a trovare, contesta la realizzazione del reato di cui all’art. 304 CP e con riferimento al punto 1 AA ritiene applicabili gli artt. 15 e 16 CP. Conclude quindi chiedendo, in via principale, il proscioglimento del suo assistito dall’imputazione di cui al punto 3 AA, in mancanza dei necessari presupposti, e dall’imputazione di cui al punto 1 AA, in applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP. In via subordinata chiede il proscioglimento del suo assistito dall’imputazione di cui al punto 3 AA, in mancanza dei necessari presupposti, e un’attenuanzione della pena con riferimento al punto 1 AA, in applicazione dell’art. 16 cpv. 1 CP.

In ogni caso, per permettere un pronto reinserimento sociale del suo assistito chiede che sia inflitta una pena unica di al massimo 180 aliquote giornaliere, eventualmente una pena detentiva non superiore ai 6 mesi, da porsi comunque al beneficio della sospensione condizionale.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 15, 16, 34, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 123 n. 1 e n. 2 cpv. 1, 149, 172ter n.1 e 304 n. 1 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg. e 422 segg. CPP;

22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

lesioni semplici qualificate

siccome commesse con un oggetto pericoloso, segnatamente un travetto di legno della lunghezza di circa 1 metro, il 18.10.2011, a __________, a danno del sedicente __________;

1.2

ripetuta frode dello scotto, in parte di lieve entità

commessa:

1.2.1

il 10.9.2011, a __________, a danno dell’Hotel ACPR 4, per un importo di fr. 139.-;

1.2.2

l’11.9.2011, a __________, a danno dell’Hotel ACPR 1, per un importo di fr. 116,80;

1.2.3

nei giorni 11/13.9.2011, a __________, a danno dell’Hotel ACPR 3, per un importo di fr. 911,90;

1.2.4

nei giorni 26/27.9.2011, a Lugano, a danno dell’Hotel ACPR 2, per un importo di fr. 57,10;

1.3

sviamento della giustizia

commesso il 19.10.2011, a __________, durante il suo verbale d’interrogatorio al Ministero Pubblico, incolpandosi falsamente di un atto punibile che sapeva non aver commesso;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto dall’imputazione di frode dello scotto di lieve entità limitatamente al punto 2.4 dell’atto d’accusa per l’importo di fr. 94.-.

3.

Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1

richiamati i decreti d’accusa del 18.4.2011 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino e del 18.7.2011 dello Staatsanwaltschaft BS/SBD, alla pena detentiva di 8 (otto) mesi a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

a versare le seguenti indennità agli accusatori privati:

3.2.1

fr. 911,90 al ACPR 3, __________ a titolo di risarcimento danni;

3.2.2

fr. 139.- all’Hotel ACPR 4, __________ a titolo di risarcimento danni;

3.2.3

fr. 116,80 ACPR 1, __________ a titolo di risarcimento danni;

3.2.4

fr. 57,10 all’Hotel ACPR 2, __________ a titolo di risarcimento danni.

§ Per la rimanenza delle sue pretese l’accusatore privato Hotel ACPR 2 è rinviato al competente foro civile.

4.

La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

5.

E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro.

6.

Le spese di difesa di IM 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

6.1

La nota professionale intermedia del 19.12.2011 dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 2'655,20, comprensiva di onorario, spese e Iva.

§ La quantificazione della retribuzione del difensore è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

6.2

La nota professionale dell’avv. DUF 1 per il suo onorario 20.12.2011/fine dibattimento sarà decisa con tassazione separata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 164.25

fr. 864.25

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 15, Art. 16 e Art. 304 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 82, Art. 135 e Art. 393 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.