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Ripetuta truffa ai danni di case da gioco, in correità. Procedura abbreviata

72.2011.20 · Tribunale d’appello Ticino

Del 12 dic 2011

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Consultato il 10 set 2026

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72.2011.20

Ripetuta truffa ai danni di case da gioco, in correità. Procedura abbreviata

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2011.20

Data decisione, Autorità: 12.12.2011, PENAL

Titolo:

Ripetuta truffa ai danni di case da gioco, in correità. Procedura abbreviata

TRUFFA

art. 146 cpv. 1 CPS

Incarto n.

72.2011.20

Lugano,

12 dicembre 2011/md

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

rappresentato dall’avv. RAAP 2

ACPR 2

rappresentato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

in carcere preventivo dal 31 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 (32 giorni)

imputato a norma dell''atto d'accusa 16/2011 del 16.3.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1

1. truffa, ripetuta

per avere, a __________ e a __________, nel periodo 1 giugno 2006 – 31 dicembre 2007, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermatone subdolamente l’errore, indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio,

e meglio,

1.1 per avere, ripetutamente, a __________, nel mese di giugno 2006, in correità con __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 4’400.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________ (in qualità di croupier), approfittando di un momento di distrazione dell’ispettore dei tavoli, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.2 per avere, ripetutamente, a __________, nel periodo 1. ottobre – 30 novembre 2006, in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 4’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________ (in qualità di croupier), con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.3 per avere, ripetutamente, a __________, nel periodo 1. gennaio – 30 settembre 2007, in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1, il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 5’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.4 per avere, ripetutamente, a __________, nel mese di luglio 2007, in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 12’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.5 per avere, ripetutamente, a __________, nel periodo 1. novembre – 31 dicembre 2007, in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 10’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.6 per avere, ripetutamente, a __________, il 6 gennaio 2007, in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 2, il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 45’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.7 per avere, ripetutamente, a __________, il 1. marzo 2007, in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 2, il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 43’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.8 per avere, ripetutamente, a __________, il 23 giugno 2007, in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 2, il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 30’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.9 per avere, ripetutamente, a __________, il 10 agosto 2007, in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 2, il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 21’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.10 per avere, ripetutamente, a __________, il 21 agosto 2007, in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 2, il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 36’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.11 per avere, ripetutamente, a __________, il 20 dicembre 2007, in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 2, il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 35’900.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

il tutto conseguendo un indebito profitto complessivo di fr. 245'900.--, corrispondente al danno subito dalle case da gioco, e un guadagno personale complessivo di fr. 68'051.--;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 146 cpv. 1 CP;

considerati: gli art. 40, 42, 44, 47, 48 lett.d, 51 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato di ripetuta truffa, a lui ascritto come sopra.

Di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi (art. 40 CP), da dedursi 32 (trentadue) giorni di carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

2. Le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate dagli accusatori privati, sono state regolate nelle ricordate convenzioni (art. 360 cpv.1 lett.f CPP). Per ulteriori pretese gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Lugano.

ed inoltre 4. Ordina il dissequestro a favore dell’accusato, dell’importo di CHF 5'000.00 depositati sul conto CPP del Ministero Pubblico e sequestrati in data 2 gennaio 2008/7 dicembre 2009, previa deduzione di spese e tasse di giustizia.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

- l’avv. RAAP 1, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:30 alle ore 11:45.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 16/2011 del 16.3.2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

accusatori privati: - avv. RAAP 2 (rappr. AP ACPR 1)

- avv. RAAP 1 (rappr. AP ACPR 2)

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 97.--

fr. 797.--

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Ultimo aggiornamento: 04.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 40, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 48, Art. 51 e Art. 146 — letto nella versione del 1 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 358 e Art. 360 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.