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Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS)

72.2013.159 · Tribunale d’appello Ticino

Del 16 giu 2014

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Consultato il 11 set 2026

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  2. Ticino
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72.2013.159

Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS)

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

16 giugno 2014/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 146/2013 del 19 dicembre 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 30 maggio 2013, alle ore 10:58,

a __________, sul raccordo autostradale A2 in direzione di __________,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio, per avere,

circolato alla guida dell’autovettura Mercedes Benz E230 targata __________, alla velocità di 140 Km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 Km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Laser Trucam, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:15.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di un anno, non opponendosi al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni, essendo la prognosi positiva. Per lo stesso motivo, non chiede la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli con decreto d’accusa del 21.05.2012. Non si oppone al dissequestro dell’autovettura;

- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale mette in evidenza la personalità del suo assistito e le gravose conseguenze che ha subito a seguito del presente procedimento penale. Contesta la base legale del limite di velocità di 80 km/h, non essendo stato pubblicato, per cui il suo assistito deve essere prosciolto. In subordine, chiede che non venga revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria relativa al decreto d’accusa del 2012. Chiede inoltre il dissequestro dell’autovettura.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;

90 cpv. 3 e cpv. 4 lett. c LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 30 maggio 2013, alle ore 10:58,
a __________, sul raccordo autostradale A2 in direzione di __________,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
in particolare per avere circolato alla guida dell’autovettura Mercedes Benz E230 targata __________ alla velocità di 140 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h) malgrado il vigente limite di velocità di 80 km/h,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese procedurali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 210.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'300.--, inflittagli con decreto d’accusa del 21 maggio 2012. Il condannato è formalmente ammonito.

5.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le spese per la difesa d’ufficio pari a fr. 516.80 (art. 135 cpv. 4 CPP).

6.

È ordinato il dissequestro di un’autovettura Mercedes Benz E230.

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 44 e Art. 47 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 82 e Art. 135 — letto nella versione del 21 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.