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Guida senza autorizzazione: nonostante la revoca della licenza di condurre da parte delle competenti autorità amministrative

72.2015.160 · Tribunale d’appello Ticino

Del 17 mar 2016

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Consultato il 10 set 2026

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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2015.160

Guida senza autorizzazione: nonostante la revoca della licenza di condurre da parte delle competenti autorità amministrative

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

17 marzo 2016/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1,

e domiciliato a

rappresentato da DUF 1,

imputato, a norma dell’atto d’accusa 134/2015 dell'8.10.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

guida senza autorizzazione

per aver condotto l’autovettura Lancia ____________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 22.12.2009 in modo definitivo;

fatti avvenuti: a __________ il 20.08.2015;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 11:05.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente, richiamato il doc. TPC 14 e l’ultima decisione dell’Ufficio della Circolazione del Canton __________ nei confronti dell’imputato, corregge il testo del reato modificando la data “22.12.2009” con “29.12.2009”.

Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato, plurirecidivo in ambito di circolazione stradale, alla pena detentiva di 10 mesi da espiare con ripristino dei residui di pena non ancora scontati. Chiede, infine, la confisca del veicolo ancora nelle disponibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 90a LCStr;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, ritenuto come il suo assistito abbia ammesso i fatti dimostrando altresì di essersi assunto le sue responsabilità e tenendo conto della sua situazione personale, conclude chiedendo che l’imputato, malgrado i numerosi precedenti, sia condannato ad una pena detentiva massima di 9 mesi da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 3 anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 47 e 89 CP;

90 cpv. 1 lett. b) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

guida senza autorizzazione

per avere, il 20.8.2015, a __________, condotto l’autoveicolo Lancia, targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 29.12.2009 in modo definitivo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 6 (sei) mesi.

3.

Richiamato l’art. 89 cpv. 1 CP è ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena residua di 36 giorni di cui alla decisione 22.1.2015 sulla liberazione condizionale del Giudice dei provvedimenti coercitivi.

4.

La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale 8.3.2016 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'155.00

spese fr. 196.20

totale fr. 1'351.20

5.2

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'351.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 70.30

fr. 770.30

============

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 47 e Art. 89 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 82 e Art. 135 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 90a e Art. 95 — letto nella versione del 20 maggio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.