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Infrazione grave, qualificata, alle norme della circolazione (90 cpv. 3 LCStr)

72.2015.22 · Tribunale d’appello Ticino

Del 22 dic 2015

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Tribunale d’appello Ticino
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72.2015.22

Infrazione grave, qualificata, alle norme della circolazione (90 cpv. 3 LCStr)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2015.22

Data decisione, Autorità: 22.12.2015, PENAL

Titolo:

Infrazione grave, qualificata, alle norme della circolazione (90 cpv. 3 LCStr)

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cpv. 3 LCSTR

Incarto n.

72.2015.22

Lugano,

22 dicembre 2015 /md

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. dott. DUF

Imputato, a norma dell'atto d'accusa 19/2015 del 20 febbraio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

infrazione grave, qualificata, alle norme della circolazione

per avere, in data 30 luglio 2014 sul tratto stradale __________, in direzione __________, violato intenzionalmente le norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio, per avere

alla guida del motoveicolo Suzuki V – Strom 650 targato __________, di sua proprietà, circolato sul tratto stradale sopra indicato, con limite massimo autorizzato a 50 km/h, alla velocità di 106 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertato dalla Polizia mediante l’apparecchio LasTec LTI 2020 TruCAM S.-Nr. TC002667, METAS 427886,

superando di almeno 50 km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 LCStr (richiamato l’art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr);

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

2. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

3. La nota d’onorario del difensore d’ufficio, richiamato il decreto di nomina del 25 agosto 2014, verrà tassata con decisione separata nelle forme stabilite dalla Corte giudicante.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:30 alle ore 10:50.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 19/2015 del 20 febbraio 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario Fr. 2'790.00

spese Fr. 86.00

IVA Fr. 230.10

totale Fr. 3'106.10

3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr 3’106.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 55.30

fr. 755.30

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 135 e Art. 358 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 90 — letto nella versione del 20 maggio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.